Fisco e contabilità

Compensi organi amministrativi, revisori e spese di rappresentanza: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi organi amministrativi
Ai fini del trattamento economico da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, la determinazione del limite massimo dei compensi di 240.000 euro di cui all'articolo 11, comma 6, del Dlgs 175/2016, va effettuata tenendo conto anche delle erogazioni corrisposte dalla Rai – Radiotelevisione italiana Spa, quale società a controllo pubblico. Infatti, in consonanza con l'articolo 11, comma 6, del Dlgs 175/2016, anche l'articolo 63, comma 3, del Dlgs 208/2021 (sull'attuazione della direttiva Ue 2018/1808, in materia di fornitura di servizi audiovisivi) nel dettare la disciplina della Rai dispone «il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», da applicarsi «rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate».
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 14/2023

Controlli organi di revisione
Si ribadisce l'importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall'organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l'eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette. Laddove nei verbali di cassa non emergano o emergano solo parzialmente i dati volti a chiarire i profili genetici della liquidità, né quelli funzionali volti a delineare l'entità degli obblighi di restituzione delle giacenze e le avvenute somme rimaste a debito, né infine l'eventuale profilo vincolistico di dette somme, si palesano lacune conoscitive indispensabili alla Sezione per la corretta determinazione del risultato di amministrazione: sia in ordine alla entità delle somme destinate alla ricostituzione delle giacenze vincolate (articolo 195 del Tuel), sia alla eventuale entità delle somme concesse con l'anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel) e di quelle da restituire al tesoriere in occasione della chiusura dell'esercizio. Il revisore, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l'attendibilità e la congruenza dei dati del Comune.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n. 16/2023

Spese di rappresentanza
Si ritiene opportuno che l'ente adotti uno specifico regolamento, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa–contabile in linea con norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.
Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo – Deliberazione n. 17/2023

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