Amministratori

Partecipate, le carenze sugli atti di costituzione o di acquisto vanno colmate con delibere consiliari

Per la Corte conti vanno verificate convenienza economica, sostenibilità finanziaria e motivazioni delle modalità gestionali

di Pasquale Monea

Nella verifica in ordine alla conformità delle deliberazioni di costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale da parte degli enti locali, eventuali carenze vanno necessariamente colmate solo con delibere consiliari.

Come noto l'articolo 5 del Testo unico delle società partecipate, a seguito della recente modifica intervenuta con la legge 5 agosto 2022 n. 118 prevede che «l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato». La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Tale atto deliberativo deve dimostrare «la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese». E ancora «gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate».

É anche precisato che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ed alla Corte dei conti, la quale ha invece il compito di deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 della norma.

La stessa disposizione si sofferma sulla competenza della Corte ad attestare la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

Ma cosa accade se la competenze sezione di controllo rileva delle carenze contenutistiche e motivazionali e chi può integrarle.

Alla domanda in ordine alla corretta competenza risponde la sezione Lombardia con la deliberazione n. 209/2022 (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 28 dicembre) affermando il principio per il quale «poiché il nuovo art. 5 co. 3 TUSP richiede una verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, eventuali carenze contenutistiche della delibera sottoposta al controllo della Sezione vanno necessariamente colmate con delibere consiliari non potendo intervenire la giunta comunale e tanto meno le figure dirigenziali dell'ente».

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