Fisco e contabilità

Tra i correttivi al Dl Aiuti anche la spinta all'avanzo per gli investimenti

L'applicazione a ulteriori casistiche è stato previsto da Anci nelle proposte di emendamenti al Dl Aiuti

di Maria Nardo

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con la legge 145/2018, commi 897 e 898, i limiti nell'applicazione degli avanzi vincolati sono aumentati al punto che il legislatore ha avviato un percorso di deroghe per lo sblocco del risultato d'amministrazione, ancora parziale e praticabile esclusivamente per specifiche e residuali casistiche.

La composizione del risultato di amministrazione e il suo utilizzo sono disciplinati dal principio applicato per la contabilità finanziaria potenziata, allegato 4/2, paragrafo 9.2, del Dlgs 118/2011.

I commi 897 e 898 hanno modificato il principio contabile prevedendo ai punti 9.2.15 e 9.2.16 l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione risultante alla lettera A, limitatamente a un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto del Fcde e del Fal, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Ciò significa che negli enti in disavanzo l'importo spendibile è pari al disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Dalla regola sono comunque escluse le quote di avanzo finalizzate – oltre che all'estinzione anticipata dei mutui e alle spese per emergenza Covid-19 ai sensi dell'articolo 13 del Dl 4/2022 – anche le entrate vincolate destinate alla realizzazione dei progetti del Pnrr, Pnc e Cis (Contratti Istituzionali di Sviluppo).

L'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legge 77/2021, infatti, prevede testualmente che «gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Il Dl 77/2021 ha esteso le norme di accelerazione e semplificazione introdotte per l'attuazione del Pnrr anche ai Cis di cui all'articolo 6 del Dlgs 88/2011 modificato con l'articolo 7 del Dl 91/2017. Anche la legge conversione del decreto legge 4/2022 (decreto Sostegni-ter), agli 13-bis e 13-sexies, introduce disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per garantire l'utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nonché rilanciare le aree urbane più disagiate.

L'applicazione dell'avanzo vincolato a ulteriori casistiche è stato previsto da Anci nelle proposte di emendamenti, inviate alle commissioni V e VI della Camera, riguardanti il Ddl di conversione in legge del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) (AC 3614), noto come decreto Aiuti.

L'emendamento prevede, per il triennio 2022-2024, che gli enti locali in condizioni di disavanzo possano applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio.

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