Urbanistica

Sismabonus ordinario alla prova degli effetti dell’utilizzo promiscuo

Scatta il dimezzamento della detrazione per l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi antisismici mentre l’agenzia delle Entrate esclude la limitazione sull’ecobonus ordinario

di Luca De Stefani

Deve essere dimezzata la detrazione del sismabonus ordinario per gli interventi antisismici su abitazioni utilizzate ad uso promiscuo. A sostenerlo è la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 2.6.

Dal 2012, per tutti gli interventi agevolabili con il bonus casa del 50%, realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’attività professionale o d’impresa, la detrazione spettante è ridotta al 50%, pertanto, è pari al 25% (articolo 16-bis, comma 5, Tuir). La norma ha senso perché questa agevolazione si applica in generale alle sole unità residenziali e ai soggetti Irpef.

Questo principio si applica anche al super ecobonus o al super sismabonus, mentre non si applica per l’ecobonus ordinario, «trattandosi di una detrazione spettante a tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduta». Pertanto, ad esempio, per gli interventi, agevolati con il superbonus, realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’attività di bed and breakfast (occasionale o abituale), la detrazione del 110% è ridotta del 50%, pertanto, consiste in un’agevolazione fiscale del 55 per cento. Non si applica questa riduzione del superbonus, invece, per gli interventi effettuati, ad esempio, sull’abitazione in cui è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente «in cantieri» (impiantisti, imbianchini ecc.), la quale non può definirsi «strumentale per l’esercizio dell’attività» e non può neanche essere utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del Tuir nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni.

Secondo la circolare n. 23/E/2022, questo principio si applica anche al sismabonus ordinario (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013), «per il quale l’articolo 16-bis del Tuir deve intendersi quale norma di riferimento generale».

In realtà, anche se è vero che il sismabonus ordinario nasce dall’articolo 16-bis del Tuir e ne segue le regole e le interpretazioni, ciò vale solo se queste sono compatibili con i requisiti soggettivi e oggettivi del sismabonus ordinario, i quali sono molto diversi rispetto a quelli del bonus casa. Nel sismabonus ordinario, infatti, sono agevolati tutti i contribuenti (anche imprese e i soggetti Ires) e tutte le costruzioni «adibite ad abitazione» o «ad attività produttive». Queste ultime si intendono quelle «in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali» (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2), anche se «strumentali», «beni merce» o «patrimoniali» (risoluzione 25 giugno 2020, n. 34).

Non si condivide, quindi, la posizione dell’agenzia delle Entrate circa l’abbattimento del 50% del sismabonus ordinario, in caso di utilizzo promiscuo dell’immobile oggetto dell’intervento. Una conferma indiretta di questa posizione arriva proprio dalla stessa circolare n. 23/E/2022, quando motiva l’assenza di questa limitazione per l’ecobonus ordinario su immobili ad uso promiscuo.

Si sostiene correttamente che le abitazioni utilizzate promiscuamente possono beneficiare dell’ecobonus ordinario senza questa riduzione del 50% della detrazione fiscale, in quanto trattasi di un bonus che interessa «tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduta» (e aggiungiamo indipendentemente dalla tipologia di immobile oggetto di intervento). Si tratta della stessa situazione dei soggetti (e aggiungiamo degli immobili) che possono beneficiare del sismabonus ordinario, pertanto, non si comprende perché per questa agevolazione si debba applicare l’abbattimento del bonus del 50% in caso di utilizzo promiscuo.

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