Urbanistica

Abusi, la legge statale prevale sempre sulle norme regionali (anche se a statuto speciale)

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione

di Ivana Consolo

Quale rapporto esiste tra la normativa regionale e la normativa nazionale in ambito edilizio?
Più precisamente: è possibile che una legge regionale, promulgata da una Regione ad autonomia speciale, possa derogare alla normativa nazionale in tema di reati conseguenti ad abusivismo edilizio? A dare esaustiva risposta a tali quesiti, provvede la Cassazione, con la sentenza civile numero 3966/2022.

Il fatto
Il proprietario di un immobile, aveva realizzato due importanti interventi edilizi: la realizzazione di una veranda (nello specifico: creazione di un vano cucina-soggiorno, ovviamente chiuso e coperto) laddove prima esisteva un terrazzino; lo sbancamento per la realizzazione di una strada interna di accesso ad un terreno. Giova precisare che la vicenda che fa da sfondo alla pronunzia in esame si svolge in Sicilia; l'immobile sorgeva dunque in zona altamente sismica, e nel dare vita agli interventi edilizi menzionati, non si era provveduto né a richiedere il permesso di costruire, né tantomeno ad avvisare il Genio civile per ottenere l'autorizzazione. Ad avviso del Tribunale e della Corte d'Appello di Messina, la condotta del proprietario dell'edificio si configurava quale reato, perché contraria a quanto previsto dal Dpr 380/2001. In totale disaccordo con i giudici di primo e di secondo grado, il proprietario decideva di rivolgersi alla suprema corte di Cassazione.

Il ricorso in Cassazione
Il ricorso proposto agli Ermellini, puntava essenzialmente ad evidenziare come, per porre in essere le opere realizzate, ai sensi di una legge regionale siciliana del 2003, non fosse assolutamente necessario né un titolo edilizio, né rivolgersi al Genio civile. A dire del ricorrente, era dunque chiara l'assoluta irrilevanza penale della sua condotta. In ogni caso, si riteneva prescritto ogni possibile reato, poiché da alcune relazioni peritali già prodotte nei gradi di giudizio precedenti, emergeva che gli interventi fossero stati realizzati in epoca di molto antecedente alla sentenza di condanna in appello.

La decisione degli Ermellini
I giudici di Piazza Cavour procedono anzitutto all'esame "dell'eccezione principe" sollevata dal ricorrente: la prevalenza, dunque l'operatività, della legge regionale siciliana del 2003. Ebbene, un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, sancisce quanto segue: in materia urbanistica, mai nessuna legge regionale, neppure se promulgata dalle Regioni a statuto speciale, può derogare a quanto dispone e prevede la legge dello Stato. È vero che le Regioni ad autonomia speciale hanno potere di normazione primaria, ma la corte Costituzionale ha più volte precisato che, tale potere, presenta un unico e rilevante limite: quello della materia penale.

In buona sostanza, in ambito penale, è sempre e solo la legge statale ad individuare quando si sia in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, ed a prevederne al relativa sanzionabilità.Individuato dunque il principio guida, la Cassazione si sofferma sul contenuto del Dpr 380 del 2001, la sola ed unica normativa a cui fare riferimento per capire come qualificare la condotta del ricorrente. Da un'attenta lettura di differenti articoli, emerge chiaramente che, per tutti gli interventi edilizi realizzati dal proprietario dell'immobile, era assolutamente necessario il permesso di costruire, e non solo.

Nello specifico:

-gli articoli 3, 10, e 31 del Dpr 380/01, prevedono che ogni intervento di copertura mediante realizzazione di una tettoia, richiede il permesso di costruire. Assoggettate al titolo abilitativo edilizio sono anche le opere di sbancamento per fini differenti da quelli agricoli

- il Capo IV del Dpr del 2001, è interamente dedicato alle prescrizioni specifiche per le costruzioni in zona sismica; la norma che apre tale Capo, è l'articolo 83, che al comma 1 prevede espressamente che tutte le costruzioni da realizzarsi in zona sismica, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono previamente essere autorizzate dal Genio Civile

- l'articolo 95 del Dpr 380, sanziona penalmente chiunque ponga in essere in zona sismica lavori tali da compromettere la pubblica incolumità, siano essi costruzioni, sopraelevazioni, o riparazioni, senza ottemperare all'obbligo del preavviso scritto al Genio civile, e all'attesa della sua formale autorizzazione.

Alla luce di questa disamina per la Cassazione la sentenza della Corte d'appello è corretta e il ricorso va rigettato in toto.

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