Fisco e contabilità

Legittimo l’addio al revisore che non dà i dati alla Corte dei conti

Revoca legittima se salta l’invio dei questionari alla sezione regionale

di Alessandro Giordano- e Maria Teresa Nardo

Il consiglio comunale è legittimato alla revoca dell’organo di revisione in base all’articolo 235, comma 2, del Dlgs se quest’ultimo è direttamente responsabile per l’omessa trasmissione alla Corte dei conti delle relazioni e dei questionari sui documenti contabili approvati dall’ente.

La sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera 24/2022, ha ritenuto ammissibile la revoca dell’organo di revisione a seguito della mancata trasmissione dei questionari e delle relazioni sul bilancio di previsione e del rendiconto. Perché questo inadempimento costituisce una grave violazione dell’obbligo di legge, con conseguente compromissione dell’esercizio delle funzioni tipiche di controllo da parte della magistratura contabile.

Sul controllo esterno l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Dl 174/2012 ha introdotto nel Tuel l’articolo 148-bis rimettendo alle sezioni regionali l’esame dei «bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

La norma richiamata attribuisce ai giudici contabili il controllo sugli equilibri economico-finanziari del complesso delle amministrazioni pubbliche, a tutela del principio dell’unità economica della Repubblica contenuto negli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Il controllo si esplica anche attraverso le informazioni desumibili dai questionari e dalle relazioni che gli organi di revisione devono inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in conformità ai criteri e alle Linee guida definite dalla Corte.

Le linee guida sono annualmente deliberate dal coordinamento delle sezioni regionali di controllo della sezione delle Autonomie.

Nell’adunanza del 24 febbraio 2022 sono state approvate le linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2022/2024 (delibera 2/2022) che costituiscono lo strumento di indirizzo affinché gli organo di revisione possano esplicare i dovuti controlli per conto dei giudici contabili sui temi legati, ad esempio, agli equilibri di bilancio, al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, alla verifica della corretta determinazione degli accantonamenti di bilancio, al monitoraggio dei ripiani del disavanzo di amministrazione e l'assorbimento di tali quote nel corso di gestione.

I questionari rappresentano, pertanto, il giusto documento di misurazione a disposizione delle Sezioni regionali e, pertanto, l'inadempienza degli organi di revisione può compromettere il corretto funzionamento dei controlli esterni. Giunta e consiglio comunale, nell'alveo delle competenze a loro attribuite di vigilanza sull'operato dell'organo di revisione, a prescindere dalla causa concreta di inadempimento, sono chiamati in tale senso a constatare il concretizzarsi delle disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 2400, comma 2, del codice civile in materia di revoca dell'operato del collegio sindacale per giusta causa, in ultimo ribadito dall'articolo 235, comma 2, del Dlgs 267/2000 secondo cui «il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)».

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