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Polizia locale, l'Aran «apre» al cumulo tra indennità di servizio esterno e compenso per lavoro straordinario

Condizione fondamentale per consentire il cumulo dei due compensi, precisa il parere, è che venga rispettato il requisito della «continuità» della prestazione lavorativa

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'indennità di servizio esterno, volta a incentivare esclusivamente il personale della polizia locale che, in via continuativa, svolge effettivamente la propria prestazione lavorativa in servizi in vigilanza esterna, può essere erogata anche in giornate non lavorative rese in straordinario. È questo il chiarimento fornito dall'Aran con il parere protocollo n. 11930/2022.

Il contratto nazionale del comparto delle Funzioni locali del 21 maggio 2018 al comma 1 dell'articolo 56-quinquies ha previsto che «Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: euro 1,00 - euro 10,00».

Ma come deve essere inteso correttamente inteso l'inciso utilizzato dalla norma «…prestazione lavorativa ordinaria giornaliera…»?

In particolare, tale formulazione può consentire il riconoscimento dell'indennità in questione anche a favore degli agenti di polizia di polizia locale che svolgono la propria attività lavorativa in giornate non lavorative piuttosto che nelle festività o nelle giornate di riposo settimanale, e che pertanto sono remunerati con il compenso per il lavoro straordinario (o con la maggiorazione di cui all'articolo 24 del contratto nazionale del 14/9/2000, come integrato dall'articolo 14 del contratto del 5/10/2001)?

L'interrogativo sorge anche per effetto della formulazione del successivo comma 3 dell'articolo 56-quinquies laddove specifica che l'indennità di servizio esterno è cumulabile con alcune indennità accessorie (indennità di turno, indennità di vigilanza, compensi connessi alla performance individuale e collettiva) e non cumulabile con le condizioni di lavoro; mentre nulla dice sul cumulo con i compensi per lavoro straordinario.

Per la soluzione di questo rebus un ente locale ha coinvolto direttamente i tecnici di Via del Corso.

Per l'Agenzia non sussistono impedimenti per il riconoscimento dell'indennità di servizio anche in giornate di orario straordinario.

D'altronde l'indennità in questione, essendo giornaliera, commisurata, come noto, alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, è diretta a compensare i rischi e i disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

Condizione fondamentale per consentire il cumulo dei due compensi, precisa il parere, è che venga rispettato il requisito della «continuità» della prestazione lavorativa.

Nel fare questa importante apertura, l'Aran coglie l'occasione per rammentare quella che è la linea interpretativa maturata dalla stessa Agenzia sul concetto di continuità.

Il riconoscimento dell'indennità in esame può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria od occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.

Nel parere viene inoltre rammentato che l'espresso riferimento della norma contrattuale «all'effettivo svolgimento del servizio esterno» (comma 2 dell'articolo 56-quinquies), porta ad affermare che nei casi particolari in cui, per specifiche esigenze organizzative dell'ente, o in quelli di fruizione da parte del dipendente di appositi permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni.

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