I temi di NT+L'ufficio del personale

Revoca di posizione organizzativa, progressioni verticali e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Revoca anticipata di incarico di posizione organizzativa
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza 22 luglio 2022 n. 22926, ha stabilito che la revoca anticipata di posizione organizzativa, con attribuzione della responsabilità della struttura al Segretario comunale, sorretta dalla mera motivazione di assicurare una continuità di gestione, in capo al medesimo soggetto, tra due unità organizzative (una delle quali precedentemente affidata al funzionario) e, quindi, non ancorata esplicitamente ad un mutamento dell'assetto organizzativo, non integra quella "riorganizzazione" richiesta dalla disciplina pattizia per la legittima revoca anticipata dell'incarico. Il contratto, infatti, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, stabilisce che la revoca deve essere adottata con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell'incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il dirigente (Corte di cassazione, sentenze nn. 2972/2017 e 2 settembre 2010, n. 19009).

Orientamenti su progressioni verticali
In data 26 luglio 2022, l'Aran ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, una serie di orientamenti applicativi, condivisi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativi al CCNL del comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, in tema di elevate professionalità e progressioni verticali. Va sottolineato che se alcuni aspetti sono simili per quanto riguarda gli enti locali, le problematiche collegate agli spazi assunzionali sono totalmente differenti in quanto la normativa di riferimento non è compatibile con quella delle amministrazioni centrali.

Anonimato nelle prove di concorso
Apporre la firma in calce all'elaborato di una prova di concorso è sicuramente un segno di riconoscimento che invalida radicalmente l'intera procedura. È questa la sintesi della sentenza del Tar Campania-Napoli, sezione III, 27 luglio 2022 n. 5009, relativa a una selezione per progressione di carriera (concorso interno) di un ente locale, cui partecipavano due dipendenti dell'ente. Il criterio dell'anonimato valido per le procedure concorsuali (nonché, in generale, in tutte le pubbliche selezioni) costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, che deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio tra i candidati. Come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn.26, 27 e 28 del 2013) «si determina una illegittimità di per sè rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la terminologia penalistica, la Adunanza Plenaria afferma che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».

Obbligo di prove suppletive di concorso per i soggetti impossibilitati causa Covid
La pubblica amministrazione è tenuta a prevedere prove suppletive di concorso per i concorrenti impossibilitati a partecipare alla data fissata, a causa di contagio o altra restrizione dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19. L'ente ha l'onere di stabilire la sessione aggiuntiva senza attendere gli esiti di un contenzioso, dal momento che la posizione di chi agisce in giudizio e di chi attende in altro modo le decisioni pubbliche sono del tutto assimilabili. Il Tar Lazio-Roma, sezione III-bis, con la sentenza 18 luglio 2022, n. 10132, dà continuità al proprio convincimento (espresso in precedente pronuncia n. 5666/2021).