Fisco e contabilità

I contributi pubblici erogati dal Comune sono esenti da Iva

Il chiarimento dell'agenzia delle Entrate nella risposta all'istanza di interpello

di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 375/2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva in esenzione delle somme erogate da un Comune a una cooperativa, sua partner per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul «Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione» (cosiddetto Fami).

L'Agenzia ha osservato preliminarmente che il trattamento ai fini Iva delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare case by case il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano "corrispettivi" per prestazioni di servizi, soggetti a Iva (articolo 3, comma 1, del Dpr 633/1972), quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come "contributi", ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Dpr).

I tecnici delle Entrate hanno osservato che l'erogazione delle somme in argomento trova la propria fonte normativa nel Dm 664/2019, emanato peraltro in attuazione del regolamento Ue, ed è ulteriormente disciplinata dalla determinazione del Comune interessato e dalla conseguente convenzione.

Da tali fonti è derivato un procedimento di tipo amministrativo avviato, anche secondo quanto riferito nell'istanza e nella documentazione integrativa, a norma dell'articolo 12, della legge n. 241 del 1990, caratterizzato dall'emanazione di avvisi pubblici da parte del ministero (quale Autorità responsabile del Fami) nonché del Comune (quale partner capofila del progetto approvato).

Alla luce di ciò le elargizioni in esame appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della Pa erogante.

Ne consegue che le somme percepite dalla cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto "ABC", finanziato a valere sul Fami 2014-2020, devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a), del Dpr 633/1972).

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