Urbanistica

Sullo spalma-crediti a dieci anni una tagliola per le compensazioni

Alle Entrate il compito di monitorare l'utilizzo in base alle coperture finanziarie In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Mef potrà subito intervenire a tutela delle finanze pubbliche

di Giuseppe Latour

Un nuovo meccanismo di monitoraggio, con una tagliola che potrebbe anche bloccare le compensazioni qualora ci fossero problemi di copertura. Il decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) è approdato in Gazzetta Ufficiale nella serata di venerdì con alcune novità in materia di cessione dei crediti, inserite dal Governo all'ultimo minuto utile. E, all'orizzonte, potrebbero esserci ancora altre modifiche: visti i molti dubbi avanzati dal mondo bancario e dalle imprese, la legge di Bilancio e il decreto fiscale potrebbe tornare ancora sul tema. La struttura dello spalma crediti per il superbonus è rimasta, nelle linee generali, quella ipotizzata nei giorni scorsi. Un primo cambiamento ha riguardato, però, la data che individua le compensazioni coinvolte: lo strumento potrà essere utilizzato per i crediti d'imposta che si siano formati con le opzioni di cessione o di sconto inviate all'Agenzia entro il 31 ottobre. Era stato, invece, ipotizzato il termine del 10 novembre. Fino al 31 ottobre, in base ai dati Enea, sono maturate detrazioni legate al 110% per 42,2 miliardi di euro. Una parte importante di questa massa di bonus (anche se non sappiamo di preciso quanti) si è trasformata in un credito di imposta, attraverso un'opzione di cessione o sconto. Ora il decreto Aiuti quater ha previsto che questi crediti (per la parte non utilizzata) potranno essere compensati non più in quattro anni, ma in dieci rate annuali di pari importo.

Per attivare questa opzione alternativa, sulla quale pesano gli oneri finanziari extra generati dall'allungamento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre), servirà una comunicazione telematica all'Agenzia da parte del fornitore o del cessionario, anche attraverso un professionista o un Caf. Resta inalterata (ma viene esplicitata dal decreto) la regola per la quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Questi crediti, insomma, vanno utilizzati secondo la scansione delle rate annuali.E qui arriva una novità che rende questo strumento ancora meno appetibile per il mercato: l'esecutivo ha, infatti, introdotto nella versione finale un meccanismo di tagliola per salvaguardare la tenuta dei conti pubblici. L'agenzia delle Entrate, rispetto a queste opzioni che chiedono l'allungamento dei tempi di fruizione dei crediti, effettuerà un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni. In questo modo, controllerà in maniera continua l'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso in cui l'incidenza di queste compensazioni diventi eccessiva, sarà possibile che il ministero dell'Economia intervenga, attivando la tagliola prevista dall'articolo 17 della legge 196/2009 (l'articolo sulla copertura finanziaria nella legge di contabilità e finanza pubblica). In altre parole, non si andrà avanti a oltranza senza copertura.In caso di scostamenti nell'andamento degli oneri derivanti da una legge rispetto alle previsioni iniziali, il Mef ha a disposizione una serie di strumenti. Per queste compensazioni, saranno le Entrate a fornire i dati. Sulla loro base il ministero potrà, per l'esercizio in corso, prevedere una riduzione immediata degli stanziamenti; per quelli successivi sarà possibile prevedere misure correttive della maggiore spesa. Addirittura, nel caso in cui l'attuazione delle norme «rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica», si potrebbe anche arrivare al blocco o a una scansione diversa delle compensazioni. In caso di pericolo, infatti, il Mef può assumere tempestivamente «le conseguenti iniziative legislative», a tutela delle finanze pubbliche.

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