I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Stralcio fino a mille euro, decisioni al buio

di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel

Torna in campo lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro iscritti a ruolo originati dai carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (nelle varie denominazioni assunte dal 2000 al 2015) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La misura dello stralcio inserita ai commi 222-230 dell'articolo 1 della legge 197/2022 è totale per le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali mentre è parziale per gli altri enti impositori, con la possibilità di neutralizzare l'intervento entro il 31 gennaio 2023.

Lo norma di stralcio parziale
La sorpresa questa volta è l'inserimento di una norma che limita l'impatto dello stralcio rispetto ai carichi degli enti diversi da quelli sopra citati (quindi i Comuni). Ai sensi del comma 227, lo stralcio per i Comuni (e gli altri enti diversi) non opera sulla quota capitale, sulle spese di notifica e di procedura ma limitatamente alle somme dovute, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023), a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Altra limitazione è prevista dal comma 228 per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative al codice della strada; in tal caso lo stralcio opera per gli interessi compresa la maggiorazione semestrale.
Per queste fattispecie, il comma 229 concede agli enti impositori anche la possibilità di non applicare lo stralcio adottando apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso pubblicherà nel proprio sito internet, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento va poi pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.

Quali considerazioni fare sulla nuova misura?
In primo luogo, va indagato il contesto storico per capire i valori di carico in ballo. Il nuovo stralcio fino a 1000 euro si aggiunge ad altre due operazioni di stralcio, già completate. La prima definita dall'articolo 4 del Dl 119/2018, che ha permesso una operazione di amplissima portata riguardante tutti i debiti che, alla data del 24 ottobre 2018, presentavano un importo residuo fino a 1000 euro, iscritte in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. L'elenco dei carichi stralciati è stato reso disponibile nel luglio del 2019. La seconda definita dall'articolo 4 comma 4 del Dl 41/2021 relativa a tutti i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, senza distinzione di ente impositore, di importo residuo fino a 5000 euro alla data del 23 marzo 2021, ma limitatamente alle persone fisiche e non, che presentavano un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. L'elenco delle quote è stato trasmesso agli enti a novembre 2021.
Il nuovo annullamento automatico per il 2023 investe pertanto un periodo temporale già coinvolto nei due precedenti interventi, aggiungendo le annualità dal 2011 al 2015 e tenuto conto del ricalcolo degli importi 2000-2010 che, per effetto delle dinamiche di riscossione, si trovano al di sotto della soglia di legge indicata in 1000 euro. È ragionevole ritenere che, in considerazione del fermo della riscossione per il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, si tratti di importi contenuti che, per i comuni (e comunque gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) subirebbero l'annullamento. Dunque, è il caso di adottare la delibera entro il 31 gennaio 2023 per inibire l'annullamento automatico parziale? La decisione non è semplice perché il primo ostacolo è la mancanza di dati analitici sui movimenti della riscossione dell'agente nazionale che, come noto, offre un'area riservata nella quale le analisi di sistema non sono adatte per individuare esattamente le posizioni che potrebbero essere coinvolte. Il secondo ostacolo è il tempo, posto che l'atto va inquadrato tra quelli dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 di competenza del Consiglio comunale. La contestualizzazione della misura rispetto all'intervento sulla disciplina delle inesigibilità della riscossione definita nel comma 253 della medesima legge, porta a ritenere che i carichi in discorso saranno quelli primariamente oggetto di comunicazioni di inesigibilità. In ogni caso, la decisione, sia di blocco dello stralcio che di automatica applicazione, comporta una valutazione in grado di motivare l'azione dell'ente, sia in un senso che nell'altro, pur nei limiti dei dati a disposizione. A tal fine è fondamentale considerare i residui attivi presenti nella contabilità dell'ente e le dinamiche di riscossione degli ultimi anni; il ragionamento non potrà essere selettivo, ma dovrà riguardare tutte le entrate iscritte a ruolo negli anni 2000-2010 e 2011-2015. Partendo dagli esiti trasmessi in occasione del primo e del secondo stralcio, nonché della vetustà del carico, sarà possibile giungere a una minima analisi dell'impatto sullo stralcio parziale di legge. È ragionevole considerare che le motivazioni poste a fondamento della decisione volta a neutralizzare lo stralcio siano quelle di evitare ogni potenziale ripercussione negativa, oltre alle ragioni di equità che negli ultimi anni hanno ceduto il passo alle criticità della riscossione.

(*) Docente Anutel e membro del gruppo tecnico Anutel Tributi

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14/02/2023: L'attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi – I modulo (10,00-13,00)

17/02/2023: L'attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi – II modulo (10,00-13,00)

FORUM SULLA FINANZA LOCALE 2023 - Sede nazionale ANUTEL 3/02/2023 (9,00-16,30)

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