Personale

Tar Campania, possibile utilizzare graduatorie delle assunzioni a tempo parziale per quelle a tempo pieno

Basta che ci sia corrispondenza sostanziale tra le categorie di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che ci sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo. È questo il principio espresso dal Tar della Campania, sezione terza, con sentenza n. 7185/2022, pubblicata lo scorso 21 novembre.

La sentenza (che conferma un precedente pronunciamento dello stesso Tar, sentenza n. 680/2021) è interessante perché fornisce una lettura diversa ed opposta a quella della Corte dei conti per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013, condivisa anche recentemente da alcuni giudici amministrativi (Tar Calabria sentenza n. 354/2022, NT+ Enti locali & edilizia del 31 maggio) .

Un Comune campano, per soddisfare le proprie necessità assunzionali, ha previsto la copertura di vari profili, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto funzioni locali.

Alla ricerca delle graduatorie cui attingere, avvenuta con apposito avviso di manifestazione di interesse rivolto ai candidati idonei collocati in graduatorie in corso di validità.

Dava riscontro da un soggetto, il quale presentava la propria manifestazione di interesse provenendo da una graduatoria a tempo indeterminato, ma parziale, per 18 ore settimanali.

L'amministrazione comunale ha ritenuto di escluderlo, stante la mancanza dell'omogeneità del regime giuridico.

Ritenendo il comportamento dell'amministrazione illegittimo, perché in violazione delle disposizioni che regolano l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altri enti e tale da determinare una perdita di chance nell'assunzione, l'interessato ha così promosso ricorso innanzi al Tar.

Per il giudice amministrativo, l'esclusione del ricorrente alla procedura e la preordinata clausola escludente dell'avviso pubblico di selezione («possono presentare manifestazione di interesse i soggetti collocati nelle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici banditi da altri amministrazioni relative a copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella categoria»), non trovano riscontro in alcuna disposizione di legge; né appare sorretta da ragioni di interesse pubblico, ponendosi piuttosto in contrasto con il principio del favor partecipationis nelle procedure selettive pubbliche.

Il perno su cui si fonda la decisione del Tar è nel ritenere che non sussiste alcuna differenziazione qualitativa e/o di profilo professionale nelle posizioni lavorative a tempo pieno da quella a tempo parziale, poiché per entrambi il candidato deve possedere identici requisiti e superare specifiche prove concorsuali.

Pertanto, nel confutare l'orientamento espresso dalla Corte dei conti per l'Umbria con deliberazione n. 124/2013, si afferma che una procedura concorsuale a tempo parziale non connota alcuna significativa differenza nella procedura concorsuale, atteso che il numero dei partecipanti a una selezione è un fattore neutro, e non comporta una minore affidabilità della procedura stessa né una significativa differenza, tale da infrangere la omogeneità nell'utilizzo delle rispettive graduatorie.

In conclusione, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che ci sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall'organizzazione temporale del rapporto lavorativo.

Il favor per l'utilizzo della preesistente graduatoria, si legge nella sentenza, trova la sua ratio in una regola di economicità dell'azione amministrativa, correlata alla necessità di evitare inutili esborsi per l'espletamento di una nuova procedura, laddove altra amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire l'identico profilo professionale, per cui i profili di omogeneità rilevanti sono costituiti dal profilo e categoria professionale, dal regime a tempo indeterminato o meno, dal titolo di studio richiesto e dal contenuto delle prove concorsuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©