Personale

Anac: ok alla nomina nella polizia locale per l'avvocato che ha difeso il Comune

L'Anticorruzione sipiega che in questo caso non si generano ipotesi di incoinferibilità

di Manuela Sodini

L'incarico dirigenziale di responsabile del settore vigilanza e corpo di polizia locale attributo all'avvocato, che svolgeva in precedenza per il Comune attività di difesa legale, non genera ipotesi di inconferibilità per assenza di identità tra settore regolante l'attività di provenienza e conferente l'incarico dirigenziale esterno di destinazione. Questa la sintesi che si può trarre dalla delibera Anac n. 197/2023. L'Autorità si era espressa in senso contrario in una delibera di aprile scorso (Nt+ Enti locali & edilizia del 14 aprile).

Nel caso di specie, l'avvocato in questione è stata affidataria da parte del Comune di incarichi di assistenza, consulenza legale e giudiziale, nonchè di difesa e rappresentanza in giudizio rispetto al contenzioso civile, successivamente è stato conferito all'avvocato con decreto del Sindaco l'incarico ai sensi dell'articolo 110 del Tuel di Responsabile del Settore Vigilanza e Corpo di Polizia Locale.

L'ipotesi di inconferibilità che viene astrattamente in rilievo è quella prevista dall'articolo 4 del decreto 39/2013 e, dunque, quella discendente dal ritenuto pregresso svolgimento nei due anni precedenti da parte dell'interessata di «attività professionale finanziata o regolata» dal medesimo ente conferente l'incarico dirigenziale esterno.

Nella delibera, Anac ricorda che gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza, quanto a quello in destinazione e sono: l'avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico dirigenziale (cosiddetto «periodo di raffreddamento»), attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico (incarico di provenienza) e l'assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione afferente allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento (incarico di destinazione).

Anac evidenzia che in base all'articolo 4, lettera c), del decreto 39/2013, ai fini dell'inconferibilità, non è sufficiente che il professionista privato confluisca, a vario titolo, nell'organico dell'ente in favore del quale abbia reso delle prestazioni professionali (nei due anni precedenti), ma è necessario un requisito aggiuntivo consistente nell'identità di settore; vale a dire che all'incarico dirigenziale esterno (di destinazione) siano riconducibili poteri idonei a produrre effetti nei confronti dell'ente di diritto privato di provenienza e/o dell'attività professionale svolta in precedenza. Solo in tale condizione si configura quel rischio che si vuole scongiurare con il divieto in esame (l'inconferibilità) e, cioè, la possibilità che l'interesse privato possa incidere sull'esercizio della funzione amministrativa distogliendola dal perseguimento dell'interesse pubblico.

Infatti, precisa Anac, lo scopo non è quello di vietare qualsiasi migrazione dal privato regolato o finanziato al pubblico regolatore o finanziatore, ma solo quei passaggi che permettono all'individuo in questione di inserirsi nel processo di formazione della decisione di regolazione o finanziamento; al contrario si verificherebbe l'effetto non voluto di impedire a priori che l'amministrazione pubblica possa avvalersi e beneficiare dell'esperienza professionale eventualmente formatasi in ambito privato e/o nell'esercizio di un'attività professionale.

Nel supplemento istruttorio condotto da Anac pare confermato quanto emerge dalle memorie del comune, e cioè, che l'incarico dirigenziale di destinazione dell'avvocato non è afferente allo stesso settore che ha esercitato i poteri di regolazione e/o finanziamento rispetto agli incarichi professionali svolti, in provenienza, dalla professionista in favore del comune.

L'avvocato è attualmente preposta al settore vigilanza e, contemporaneamente, svolge il ruolo di comandante del corpo di polizia locale, oltre agli ulteriori compiti di responsabile del servizio sociale; tali ambiti sembrano essere estranei e non interferenti con l'area del settore legale, materia sulla quale l'interessata era intervenuta in qualità di professionista esterna. Pertanto, rilevando l'assenza di uno degli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità, Anac ha proceduto all'archiviazione del procedimento.

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