Personale

Posizioni organizzative, possibile prevede un meccanismo premiale dei migliori

La differenziazione del premio individuale riconosciuto al personale che consegue le valutazioni più elevate

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

In sede di contrattazione integrativa gli enti possono prevedere per le posizioni organizzative, nell'ambito della disciplina dei criteri generali per la retribuzione di risultato, un meccanismo simile alla differenziazione del premio individuale riconosciuto al personale che consegue le valutazioni più elevate.

Solo l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 17, commi da 1 a 5, del contratto nazionale del 21 maggio 2018, consente in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C.

Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi».

L'articolo 69 contratto nazionale del 21 maggio 2018 individua specifici meccanismi premiali in base ai quali, per i dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, sia attribuita una maggiorazione del premio individuale, che va ad aggiungersi alla quota del premio già spettante in base al sistema di valutazione adottato.

La disposizione stabilisce che la misura della maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e che la contrattazione integrativa definisce, in via preventiva, una limitata quota di personale a cui potrà essere destinata la suddetta maggiorazione.

Questa disposizione è applicabile ai titolari di posizione organizzativa?

Per i tecnici di Via del Corso (CFL161) la disposizione non è rivolta agli incaricati di posizione organizzativa ma gli enti possono, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato (articolo 7, comma 4, lettera v) del citato contratto), adottare un meccanismo simile a quello previsto dall'articolo 69.

È possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?

La soluzione è contenuta nel parere CFL162.

Al fine di dare soluzione ad un problema rilevante e di sempre più ampia diffusione nella prassi applicativa della amministrazioni, il contratto del 21 maggio 2018 (articolo 13, comma 2), ha stabilito che nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è comunque possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Tuttavia, come rileva l'Agenzia, non si tratta di una deroga illimitata.

Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D.

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