Urbanistica

Lavori sopra 70mila euro: vincolante l'applicazione dei contratti di settore

Il vincolo contrattuale, da tempo sollecitato da imprese e sindacati dell’edilizia, diventa la condizione per accedere a tutti gli incentivi statali

di Giorgio Pogliotti

Per i lavori edili di importo superiore a 70mila euro, i bonus fiscali saranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento sia indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile (nazionale e territoriali), stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il vincolo contrattuale, da tempo sollecitato da imprese e sindacati dell’edilizia, diventa la condizione per accedere a tutti gli incentivi statali - dal superbonus del 110% al bonus facciate, all’ecobonus - per i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione indicati dall’allegato X al decreto legislativo 81/2008. L’indicazione dello stesso limite di importo di 70mila euro, a cui già si applica la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei cantieri, fanno notare le parti sociali, «rafforzerà i sistemi di controllo favorendo il contrasto al lavoro irregolare». Inoltre, il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

In base all’articolo 4 del decreto antifrodi messo a punto dal ministero del Lavoro, l’accesso ai benefici fiscali, spiegano i costruttori dell’Ance, «sarà limitato alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro». La verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del Dpr 322/1998 (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai Caf per poter rilasciare, ove previsto, il visto di conformità.

Il decreto antifrodi dispone anche che, per effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’agenzia delle Entrate potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse Edili.

La misura sarà efficace decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

In un comunicato congiunto Ance, Alleanza delle cooperative – Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai edilizia, Confapi Aniem, FenealUil, Filca Cisl e Fillea Cgil esprimono soddisfazione per la misura che era stata annunciata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sottolineando che «con le correzioni apportate al decreto si garantiscono più controlli e misure antifrode senza bloccare i cantieri a tutela delle tante imprese sane, dei lavoratori e dei cittadini che stanno usufruendo dei bonus edilizi e in particolare del superbonus 110% in quanto strumento importante per la crescita del settore e del Paese in chiave di sostenibilità e di sicurezza». Alessandro Genovesi (Fillea-Cgil) fa notare come «essendo l’importo medio dei contributi pubblici nel 2021 compreso tra 85mila e 95mila euro, la gran parte dei lavori edili rientrano nella procedura individuata dal decreto».

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