Appalti

Anac contro l'accordo quadro di Invitalia per il restauro di beni tutelati: strumento «non coerente» con quegli appalti

In una lunga e articolata delibera di Consiglio, l'Autorità mette in fila una serie di rilievi, evidenziando tutte le distorsioni originate dall'assenza di progettazione

di M.Fr.

La scelta di Invitalia di utilizzare l'accordo quadro per la gara in vari lotti regionali lanciata per conto del ministero della Cultura per il restauro e la rifunzionalizzazione di immobili statali sottoposti a tutela è «non coerente» con gli appalti da eseguire, sotto vari profili. In una lunga e articolata delibera di Consiglio, l'Anac mette in fila tutti i motivi per i quali lo strumento dell'accordo quadro viene infine giudicato sostanzialmente inappropriato in questo caso, accogliendo in toto le argomentazioni segnalate all'Autorità dall'Associazione restauratori italiani (Ari).

Occorre ricordare che il modello adottato da Invitalia - sia in questa sia in altre occasioni - prevede una doppia articolazione. La prima articolazione è in vari macro-lotti geografici. Ciascun macro-lotto ha una sottostante articolazione in quattro sub-lotti, ciascuno dei quali dedicato a specifici incarichi: lavori, verifica della progettazione, direzione lavori e coordinamento, collaudo. I restauratori hanno contestato in particolare l'accordo quadro che prevedeva l'affidamento di lavori nei nelle categorie OG2, OG11 e Os2-A e l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle categorie E.22, S.06, Ia.02 e IA.04 per 15 interventi pari a un valore complessivo di poco più di 44 milioni di euro.

La prima censura contenuta della delibera n.592/2022 riguarda l'utilizzo dell'accordo quadro per eseguire una serie di interventi non standardizzati e non ripetitivi. L'oggetto dell'appalto, afferma l'Anac, era infatti rappresentato da «puntuali interventi di restauro e rifunzionalizzazione afferenti ad immobili distinti non standardizzabili, ognuno con proprie caratteristiche tecniche ben precise, da sviluppare con separata progettazione». Si arriva così dritto al cuore della questione, che è appunto la mancanza della progettazione. Al termine di una attenta ricostruzione e lettura dei documenti di gara, l'Autorità rileva «evidenti profili di approssimazione nell'indizione della procedura di gara, nonché in relazione all'adeguata definizione dell'oggetto dell'appalto a fronte della carenza di qualsivoglia progettazione, con la presumibile violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio».

È proprio la mancanza di progettazione a originare una serie di distorsioni. La prima, afferma l'Anac, consiste nell'aver chiesto congiuntamente le Os2-A, OG2 e OG11, in modo approssimato e a scopo "preventivo", per così dire, e non invece perché riconosciute necessarie per i singoli interventi. La seconda distorsione consiste nella impossibilità, per la Pa, di determinare gli importi a base di gara e, per l'operatore economico, di presentare un'offerta congrua, tale da garantire una esecuzione a regola d'arte. La terza distorsione consiste in un ostacolo alla concorrenza e in particolare alla partecipazione delle imprese più piccole.

Quest'ultimo aspetto viene spiegato in modo convincente richiamando l'attenzione sul II lotto «che si compone di due aree territoriali, di cui l'area territoriale 1, comprendente lavori per l'importo complessivo di euro 4.422.825,00 e l'area territoriale 2, per l'importo di euro 4.273.373,23, richiedendosi quindi la dimostrazione della qualificazione Soa nella classifica V per ciascuna delle cetgorie OG2, OG11 e OS2-A, con conseguente necessità di esibire la qualificazione idonea a coprire lavorazioni per oltre 15 milioni di euro, nettamente superiore addirittura alla somma dell'intero lotto». Tale meccanismo scelto per la quantificazione della classifica della Soa richiesta, conclude l'Anac, si pone contro il principio del codice, affermato all'articolo 30, volto appunto a favorire la partecipazione delle imprese di minore dimensione.

La stazione appaltante ha ora 30 giorni di tempo per comunicare «le valutazioni condotte e le determinazioni assunte sulla scorta dei rilievi formulati».

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