Fisco e contabilità

Decreto Aiuti, lo sblocco degli avanzi non evita i vincoli della certificazione Covid

L’utilizzo delle risorse possibile anche con variazione da sottoporre ai revisori

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Lo sblocco degli avanzi di amministrazione offre agli enti locali alle prese con gli extra-costi prodotti dall’inflazione sulle bollette di energia elettrica e gas un aiuto importante: la possibilità di utilizzare senza limiti l’avanzo libero risultante dal rendiconto 2021 approvato dal Consiglio.

In via eccezionale, e limitatamente al 2022 «in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica», gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021. Non si applicano quindi le priorità imposte dell'articolo 187, comma 2, del Dlgs 267/2000, secondo il quale l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, con provvedimento di variazione di bilancio, è possibile solo nel rispetto di un preciso ordine di precedenza. Innanzi tutto, la norma ordinaria richiede di verificare che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscere o che l’ente non versi in situazioni di criticità finanziaria per cui è richiesta la salvaguardia degli equilibri ex articolo 193 del Tuel. Le risorse libere sono dunque utilizzabili, secondo il vigente ordinamento, per il finanziamento di spese di investimento, per la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Sul piano operativo l’avanzo libero utilizzabile è quello che risulta dal relativo prospetto riassuntivo (lettera E). Prima di impiegare questa quota è tuttavia necessario che gli enti abbiano tenuto conto dei vincoli derivanti dai fondi della certificazione Covid-19, il cui termine perentorio per l’invio è al 31 maggio.

Oltre che in fase di costruzione del bilancio 2022/24, si ritiene che le amministrazioni possano utilizzare l’avanzo con variazione di competenza del Consiglio, da sottoporre al parere dell’organo di revisione. Per motivi di urgenza, la variazione può essere adottata anche dalla Giunta, salvo ratifica consiliare.

L'utilizzo dell’avanzo libero consente di finanziare, tra l’altro, gli aumenti delle spese energetiche, permettendo di affrontare uno dei temi cruciali del 2022.

Il termine dei rendiconti, si ricorda, trascina con sé anche la scadenza per l’invio dei dati del consuntivo alla Bdap. Se entrerà in vigore la proroga al 31 maggio (Sole 24 Ore di sabato), l’invio andrà quindi effettuato entro il 30 giugno.

A decorrere dal bilancio di previsione 2019 infatti la trasmissione dei documenti contabili deve avvenire entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Il balletto delle scadenze va monitorato con attenzione. Lo sforamento dei termini per approvare la deliberazione del rendiconto è sanzionato anche con l’avvio delle procedure previste dall’articolo 141, comma 2 del Tuel e con il divieto di assumere personale fino all’assolvimento dell’obbligo (ad esclusione delle assunzioni flessibili Pnrr). Per la mancata approvazione del rendiconto scatta pure la sanzione del temporaneo assoggettamento ai controlli centrali per gli enti locali strutturalmente deficitari (copertura del costo di alcuni servizi).

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