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Servizio idrico, la prescrizione breve azzoppa la riscossione

Tribunali e Antitrust bocciano le fatture relative a canoni vecchi di oltre due anni

di Stefano Pozzoli

Dal 1° gennaio 2020, la disciplina della prescrizione biennale introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) si applica anche ai servizi idrici.

Da quella data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, e i gestori devono evidenziare la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre voci, secondo le modalità previste dalla regolazione Arera.

Nell’arco di pochi giorni abbiamo, a questo proposito, alcune testimonianze dell’infinita battaglia per la riscossione della bolletta idrica. A Reggio Calabria, il tribunale riconosce la legittimità di una fattura per il canone del servizio idrico integrato calcolato sulla base dei consumi presunti, poiché non è stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa dell'assenza dell’utente (Nt+ Enti locali & edilizia del 25 luglio) come previsto da Arera che, in assenza di letture o autoletture, consente di ricorrere al valore medio di riferimento della tipologia di utenza di appartenenza (Arera n. 218/2016/R/idr).

Nel caso il Tribunale ritiene infondata anche l’eccezione di prescrizione biennale, ritenendo che il termine iniziale coincida con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture.

In situazione comunque diversa, invece, l’Antitrust ha sanzionato due società (Abbanoa, PS11947 ed EAS, PS11743) e avviato tre nuovi procedimenti nei confronti di altrettanti comuni del Centro-Sud, ritenendo che siano stati disattesi, nell’emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi informativi dovuti dai gestori idrici verso l'utenza in tema di prescrizione biennale.

Ancora, secondo l’Autorità, i due gestori hanno sistematicamente rigettato l’eccezione di prescrizione in merito agli addebiti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 ma relativi a consumi idrici risalenti a oltre due anni prima dalla fattura. In particolare l’Authority sottolinea che la decorrenza del termine prescrizionale si riferisce alla fattura, ma che questa non può essere emessa arbitrariamente, richiedendo importi anche di anni addietro.
Arera, come precisato nell'allegato B alla delibera n. 547/2019, ha espressamente previsto che la prescrizione breve «decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente» e che il gestore è tenuto a informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: «La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]» (Delibera 547/2019 IDR - all. B, art. 3.2).

Comprensibili, certo, i provvedimenti della Agcm, che si attiene alle disposizioni di legge e regolatorie, così come sono condivisibili i dettami di Arera. Resta il rammarico, in un Paese in cui la capacità di riscossione è una emergenza nazionale, con pezzi del territorio in cui i mancati pagamenti vanno sovente oltre il 40% e la richiesta di riscossione delle bollette relative a servizi pubblici essenziali sembra una pretesa eccentrica, vedere disposizioni di legge che, pur riconoscendo i comportamento erronei di alcuni operatori, di fatto però favoriscono chi non paga a discapito dei soliti noti, ovvero i cittadini che adempiono ai propri doveri e che sono le vere vittime di un sistema che non funziona.

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