Personale

Banca delle ore, nessuna preclusione per il personale a tempo parziale

Tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, l'utilizzo della banca delle ore da parte del personale in regime di part time sarà limitato alle «ore di straordinario» svoltesecondo l'articolo 62, comma 7, del contratto del 16 novembre 2022. In questi termini di è espressa l'Aran con il parere protocollo entrata n. 15820/2022 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 18 gennaio).

L'ultima tornata contrattuale ha colto l'occasione per effettuare un restyling dell'istituto della «Banca delle ore».

L'istituto consente in un certo senso di «monetizzare» il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire di riposi supplementari da collocare temporalmente, a sua scelta, per attività personali o familiari.

Si tratta, dunque, di una vera e propria banca all'interno dell'ente, che, invece di effettuare un accumulo di denaro, accumula il tempo.

Per il personale del comparto delle Funzioni locali l'istituto ha trovato la sua prima regolamentazione pattizia nel contratto del 14 settembre 2000 e, in particolare, con l'articolo 38-bis.

In assenza di specifiche precisazioni nella fonte contrattuale, l'Aran (si veda parere n. 4502/2016 del 20/5/2016) ha espresso delle perplessità in ordine all'estensione, tour court, della stessa anche al caso del lavoro aggiuntivo reso da un lavoratore a tempo parziale orizzontale, con esclusivo riferimento al profilo della tutela della posizione di quest'ultimo e del possibile danno che sarebbe potuto derivare da tale estensione.

Infatti, mentre per il personale a tempo pieno la maggiorazione del lavoro straordinario è calcolata sulla «retribuzione base mensile», incrementata dalla tredicesima mensilità, per il tempo parziale la maggiorazione è calcolata sulla «retribuzione globale di fatto».

Il contratto del 16 novembre 2022 ha effettuata la riscrittura dell'istituto della banca delle ore, che vede oggi la sua disciplina contenuta nell'articolo 33.

La nuova formulazione, unitamente alle manutenzioni effettuate agli istituti del lavoro straordinario e del trattamento economico spettante al personale a tempo parziale, consente di poter fruire dell'istituto della banca delle ore anche per il personale a tempo parziale?

Per l'Aran, partendo dal presupposto che al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, l'utilizzo della banca delle ore da parte del personale in regime di part time è limitato alle ore di straordinario svolte ai sensi dell'articolo 62, comma 7, del contratto del 16 novembre 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©