Urbanistica

Bonus edilizi, la responsabilità solidale vincola ai controlli banche e professionisti

Le contestazioni sugli illeciti potrebbero coinvolgere anche molti acquirenti

di Antonio Iorio

Ai fornitori e ai cessionari dei bonus edilizi viene richiesta l'applicazione della diligenza, anche qualificata, pena la responsabilità solidale nell'indebita fruizione del credito da parte del contribuente. Questa diligenza verrà esaminata di volta in volta dai verificatori e rapportata alla specifica situazione. A fornire queste indicazioni è l'agenzia delle Entrate nella circolare n.23/E. Certamente queste direttive risentono di un contesto caratterizzato, da un lato, da una normativa lacunosa, almeno sotto questo profilo e, dall'altro, da ingenti frodi. Da qui, probabilmente, la necessità dell'amministrazione di individuare ulteriori strumenti, per tentare di recuperare quanto ormai è stato incassato illecitamente da soggetti che, nella grande maggioranza dei casi, difficilmente saranno aggredibili sotto un profilo patrimoniale. Le prime circolari in materia evidenziavano la responsabilità del cessionario/fornitore solo per: 1 eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto;2 casi di concorso nell'illecito.

Ora viene introdotta una responsabilità solidale che evidenzia la volontà dell'amministrazione di far rientrare nelle casse erariali ciò che è illecitamente "uscito", ma sembra confermare, in molti casi, l'incapacità del sistema di aggredire chi ha commesso gli illeciti, risultando più semplice far pagare ad altri soggetti solvibili, ritenuti poco diligenti.Va chiarito che non si tratta dei casi in cui il fornitore attesta/fattura l'esecuzione dei lavori in tutto o in parte non eseguiti, eventualmente supportato anche dal cessionario del credito e/o da qualche professionista: in queste ipotesi vi è un concorso nell'illecito con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie. Secondo l'Agenzia, il cessionario/fornitore deve invece eseguire molteplici accorgimenti per individuare preventivamente eventuali indici sospetti nella fruizione del bonus (definiti «profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito»). Viene richiesta una diligenza preventiva, in assenza della quale si risponde in solido.

Per gli intermediari finanziari, e forse anche per i professionisti (la circolare fa riferimento ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio), questa diligenza deve essere qualificata.Così nei prossimi anni, in presenza di illeciti altrui, i verificatori richiederanno da questi soggetti la prova che, al tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti, nonostante l'esecuzione puntuale degli accorgimenti preventivi possibili. In difetto di questa attività, scatterà la responsabilità solidale. I verificatori richiedono una simile prova (con altri fondamenti) da coloro che detraggono l'Iva versata al fornitore ritenuto emittente di fatture soggettivamente inesistenti. Se si guarda a quete vicende (in molti casi le contestazioni sono automatiche e non c'è possibilità di convincere il verificatore della diligenza), il rischio di un coinvolgimento generalizzato è concreto.Peraltro, se questa indicazione fosse stata resa nota sin dai primi documenti di prassi, probabilmente i cessionari del bonus e gli altri soggetti, si sarebbero organizzati di conseguenza. Certamente, le ingenti frodi che stanno caratterizzando questo bonus giustificano simili interpretazioni, ma il rischio è che, alla fine, si colpisca non il vero responsabile ma il soggetto solvibile che non si sottrae e che non ha tratto beneficio, ma ha la sola responsabilità di non essersi accorto di elementi sintomatici di frode.Vi sarebbe da chiedersi, però, se banche e professionisti abbiano tutti gli strumenti per individuare i cosiddetti «profili oggettivi e soggettivi della falsità del credito».

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