Appalti

Abusi, obbligo di demolizione dell'intero edificio se non si può «restituire» lo stato dei luoghi

di Solvei Cogliani

L’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e ha ad oggetto il manufatto abusivo, le opere accessorie e quelle complementari, ossia l’edificio abusivo complessivamente considerato. È quanto afferma il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza del 12 settembre 2017, n. 4322.

Il caso e la decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello per la riforma della sentenza resa dal Tar Napoli, n. 63 del 2017, con cui era stato rigettato il ricorso avverso il diniego di condono edilizio, richiesto ai sensi della legge n. 326 del 2003, per la sanatoria di un ampliamento, in assenza di titolo abilitativo, per superamento del volume abusivo del limite massimo del 30% previsto dalla legge, rispetto a quello autorizzato con la concessione.
L’appellante si doleva, peraltro, della mancata previsione di una demolizione solo parziale e del divieto di prosecuzione dei lavori, al fine di ridurre l’ampliamento del volume abusivo.
Infatti -  precisa il Consiglio di Stato con la sentenza in commento - il provvedimento che definisce l’istanza di condono deve prendere in considerazione quanto realizzato, non potendosi ammettere l’elusione ex post della disposizione sul condono edilizio.

I limiti della demolizione parziale
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di evidenziare –  con riferimento alle sanzioni di cui all’articolo  31 e seguenti del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – che la previsione della «rimozione» delle difformità rilevate, rispetto al progetto assentito, deve essere letta in modo conforme ai principi - di rilevanza anche Comunitaria - di proporzionalità e ragionevolezza. Ne consegue che, ove sussista un manufatto regolarmente assentito ed autonomamente utilizzabile, l'esecuzione di altre opere, che comportino la realizzazione di un quid novi, ugualmente suscettibile di utilizzazione autonoma, comporta applicazione dell’articolo 31 citato solo per quanto abusivamente realizzato, quando, tuttavia, lo «scorporo» della parte assentita sia materialmente possibile. Per le difformità parziali della parte regolarmente edificata, la sanzione deve essere pure di tipo demolitorio, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Dpr, per quanto riguarda il volume aggiuntivo, ed eventualmente pecuniaria per altre difformità minori, ove non eliminabili «senza pregiudizio della parte eseguita in conformità».

Le conclusioni del Consiglio di Stato
La demolizione di un intero fabbricato, realizzato in parte con regolare titolo abilitativo, è, invece, ammessa quando gli interventi abusivi risultino tali da rendere non più identificabile e ripristinabile quanto regolarmente edificato.

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