Fisco e contabilità

Torna all’esame della Consulta la deducibilità parziale dell’Imu

Per la Cgt di Genova possibile lesione al principio di capacità contributiva

di Davide De Girolamo e Federico Anderloni

Torna all’esame della Corte costituzionale la deducibilità parziale dall’Ires dell’Imu sugli immobili strumentali dell’impresa.

Con ordinanza 1158/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Genova ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della norma che per le annualità dal 2014 al 2018 disponeva l’indeducibilità parziale dalla base imponibile Ires – nella misura dell’80% – dell’Imu versata sui beni immobili strumentali dell'impresa (articolo 14, comma 1, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23).

Si tratta di questione di grande rilevanza per le imprese, data la sua generale portata di principio e considerati i possibili riflessi in termini di rimborso dell'Ires pagata all'Erario, anche con riferimento alle annualità successive, per le quali erano parimenti in vigore limitazioni alla deducibilità, anche se gradualmente meno incisive.

La Corte costituzionale (sentenza 262/2020) aveva già sancito l'illegittimità della previgente formulazione dell'articolo 14 che stabiliva, fino al periodo d'imposta 2013,l'indeducibilità integrale dell'Imu assolta sui beni d'impresa dalla base imponibile Ires. In tale occasione, tuttavia, la Consulta non ha ritenuto di poter estendere d'ufficio la declaratoria di incostituzionalità anche alle successive versioni della norma in esame che hanno previsto una indeducibilità non più integrale bensì parziale dell'Imu, in misura progressivamente decrescente (80% fino all'anno 2018, 50% nell'anno 2019, 40% nelle annualità 2020 e 2021; dal periodo d'imposta 2022 la deducibilità dell'Imu dalla base imponibile Ires è riconosciuta in misura integrale).

Questa incertezza in ordine all'effettiva portata della declaratoria di incostituzionalità ha alimentato un considerevole contenzioso, promosso dalle imprese al fine di ottenere il rimborso dell'Ires versata in eccesso per effetto dell'indeducibilità parziale dell'Imu nel corso delle annualità 2014-2021.

Ora, attraverso l'ordinanza in commento, la Cgt di Genova ha ravvisato la fondatezza della questione di legittimità sollevata dal contribuente relativamente alla versione dell'articolo 14 vigente negli anni 2014-2018 (indeducibilità pari all'80%).

A questo proposito, la Cgt ha evidenziato innanzitutto la possibile contrarietà della disposizione rispetto al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, nella parte in cui – per tale via – non viene a essere inciso un «presupposto economico effettivo», rompendo il «vincolo di coerenza» sotteso alla struttura dell'Ires, sebbene ai fini del prelievo i «costi e gli oneri sostenuti, ove presentino i requisiti di inerenza, certezza e di oggettiva determinabilità, devono necessariamente poter essere dedotti dalle entrate lorde».

La Cgt ha poi colto altresì la potenziale irragionevolezza della previsione di indeducibilità parziale della norma in esame, dal momento che – secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 262/2020 – forme di deducibilità parziale o forfettaria dei costi d'impresa (inclusi quelli fiscali) possano trovare una giustificazione unicamente laddove dirette a scongiurare «indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza», «ingenti costi di accertamento» ovvero «fenomeni di evasione o elusione»; ipotesi, queste, che tuttavia non appaiono integrate nel caso dell'Imu, trattandosi di un tributo (un costo) relativo a «beni al sole, difficilmente sfruttabili per manovre evasive, elusive o erosive» (così sempre nella sentenza 262/2020).

In conclusione, si osserva come l'ordinanza della Cgt di Genova appaia decisamente ben motivata: in primis, per quanto concerne la rilevanza della questione di legittimità rispetto alla concreta vicenda sub judice, atteso che la Corte territoriale ha espressamente chiarito di aver preliminarmente verificato la natura strumentale degli immobili per cui la società ricorrente aveva corrisposto l'Imu rimasta indeducibile, evitando così di incorrere nel vizio di inammissibilità che ha condotto la Consulta a rigettare la precedente ordinanza di rimessione 165/2021 con cui la Ctp di Parma aveva già provato a sollevare la questione di illegittimità delle successive formulazioni dell'articolo 14 (cfr. la sentenza Cost. n. 156/2022). In secondo luogo, con riferimento ai cennati profili di incostituzionalità dell'articolo 14, superando così la posizione di coloro che, invece, avevano voluto leggere nella predetta sentenza costituzionale 262/2020 un'implicita salvezza delle versioni della norma in esame che prevedevano la deducibilità parziale dell'Imu.

Si confida che la Consulta abbia modo di valutare pienamente nel merito la questione di legittimità costituzionale della previsione di indeducibilità parziale dell'Imu assolta con riferimento ai beni strumentali dell'impresa, giungendo – nel solco di quanto già stabilito attraverso la sentenza 262/2020 – a una conclusione coerente alle regole fondanti l'imposizione Ires e, più in generale, rispettosa del principio generale di capacità contributiva.

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