Personale

Sede distante per errore in graduatoria, scatta il danno patrimoniale ed esistenziale per il dipendente

Lo scavalco in graduatoria con mezzi fraudolenti da parte di un terzo non ha permesso il riavvicinamento alla famiglia

di Francesco Machina Grifeo

Anni di dispendiose trasferte, via dalla madre anziana e dalla sorella disabile, per raggiungere la sede di Frosinone invece che prendere il posto che gli spettava nella ben più prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Napoli, perché il ministero dell'Istruzione e dell'Università gli aveva illegittimamente anteposto un concorrente che aveva falsificato i titoli. Ora, al termine di un lungo percorso giudiziario, che ricomprende anche un passaggio davanti al Tar per accedere agli atti che Viale Trastevere gli negava, un artista salernitano ha finalmente ottenuto dalla Corte di cassazione il riconoscimento a ricevere il risarcimento del danno patito. E non solo patrimoniale, così da ristorarlo per le spese di trasferta sostenute, ma anche morale. I giudici gli hanno invece negato la "perdita di chance", ritenendola non provata.

Con la sentenza n. 8101 deposita oggi la Cassazione ha soprattutto riconosciuto che il danno - patrimoniale e non - può essere dimostrato anche in via presuntiva e liquidato in via equitativa, proprio come chiesto dal ricorrente. Nel caso concreto, infatti, la "responsabilità dell'amministrazione pubblica costituisce un fatto indiscusso e accertato". Dunque, "a distanza di tempo, si tratta di dover valutare le condizioni di maggior dispendio di energie e danaro in cui si è trovato il ricorrente nell'affrontare impegnative trasferte settimanali da Salerno a Frosinone, anziché da Salerno a Napoli (sede cui aveva sin dall'origine diritto)". Una condizione che gli ha "impedito un più agevole accudimento della madre anziana e della sorella disabile, bisognose di cure, ex art. 21 L. 104/1992, sino all' effettivo trasferimento all' Accademia delle belle arti di Napoli, sede per un artista di gran lunga più prestigiosa di quella di Frosinone".

Tornando alla determinazione del danno, quello "patrimoniale", continua la decisione, emerge dalle "circostanze di fatto" che hanno "ictu oculi" quella "minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare un apprezzamento equitativo". È infatti "indubbio e sufficientemente provato che il ricorrente si recasse nella diversa sede di Frosinone affrontando ingenti spese di viaggio per assicurare assistenza alla sorella, portatrice di grave handicap, e all'anziana madre".

Per quanto concerne invece il danno morale, la decisione ricorda che le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui "il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni".

Pertanto, conclude la Cassazione, "il giudice di merito avrebbe dovuto considerare, sotto questo profilo, il maggiore disagio e il peggioramento delle condizioni di esistenza del ricorrente nell' assicurare presenza e assistenza ai propri congiunti, sopportati per anni, prima del ripristino della situazione cui aveva originariamente diritto".

Niente da fare invece per il danno da perdita di chances. Secondo i giudici di legittimità, infatti, "la valutazione della Corte di merito circa la mancata prova non è censurabile, posto che esso consiste nella violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, che tuttavia non coincide ... con la perdita di ‘chances' connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita (nel caso specifico artistica) non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare solo in questo ultimo caso una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa". La palla torna dunque alla Corte di appello di Salerno.

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