Personale

I turni fuori orario ma fissi vanno pagati anche senza autorizzazione

di Pietro Alessio Palumbo

Il Contratto collettivo regioni e autonomie locali prescrive che le prestazioni di lavoro straordinario siano rivolte a fronteggiare situazioni eccezionali: non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario va infatti autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze di servizio; rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Secondo la Corte di cassazione. con la sentenza n. 23506/2022, l'assegnazione non occasionale e sistematica del lavoratore all'espletamento di un certo numero di ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, conformemente a un'organizzazione preordinata in turni di lavoro dallo stesso dirigente responsabile, è tuttavia indice rivelatore dell'esistenza di una autorizzazione per così dire implicita al servizio extraorario. Per cui quest'ultimo va pagato al dipendente anche nel caso di un suo utilizzo fisso (e abusivo) all'interno di una organizzazione lavorativa oltre normale orario.

Nella vicenda il dipendente comunale per l'indispensabilità della sua prestazione era stato assegnato a effettuare un servizio di trasporto dei portatori di handicap presso un Centro di riabilitazione nelle ore pomeridiane di tre giorni settimanali. Tale specifico compito era frutto di disposizioni dei dirigenti responsabili cui il lavoratore non poteva (evidentemente) sottrarsi; da cui l'esistenza di un'autorizzazione implicita allo straordinario. In altri termini la pianificazione dei turni di lavoro era tale da prevedere di per sé, automaticamente, il necessario sforamento dell'orario normale, sicché quei turni (per come predisposti) si traducevano di fatto, più che in un'autorizzazione, addirittura nell'imposizione dello straordinario.

La normativa del lavoro applicabile al pubblico impiego contrattualizzato prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, purché debitamente autorizzato. Secondo la Suprema Corte, nel caso in cui l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente, risulti illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione lavorativa. L'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la Pa, dal dirigente responsabile. Per questo, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la funzione esplicata, si colloca quale elemento che condiziona la disciplina delle prestazioni orarie in eccesso. La conseguenza è che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata (o addirittura imposta) dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione della normativa, di programmazione generale del tempo di lavoro.

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