Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di assunzione di personale
Assunzione di personale – Risorse esterne al bilancio – Verifica rapporto spese di personale e entrate correnti – Neutralità spesa – Enti non virtuosi
Con riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, la Sezione ha evidenziato che, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale effettuate dopo la data di conversione in legge del citato decreto (ovvero dopo il 14 ottobre 2020) non hanno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento. Pertanto, stante il carattere di ‘neutralità’ della spesa, non vi è motivo di escludere che i cd. Enti “non virtuosi”, obbligati, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.33 del D.L. n.34 /19, ad adottare “un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”, possano avvalersi della facoltà di assunzione in presenza di spese etero-finanziate, che non impattano effettivamente sul bilancio dell’ente locale.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 111/2012
Riferimenti normativi
Art. 57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 89 del 15.03.2023
Assunzione di personale – Contenimento della spesa – Deroga per maggior spesa – Valenza precettiva principio generale – Totale copertura spesa – Sterilizzazione impatto contabilità ente
La Corte ha chiarito che la disposizione contenuta nell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 non ha sospeso la vigenza della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e ss, della legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 17 marzo 2020, che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi, per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dal citato art. 1, comma 557, che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 16/2016/QMIG e n. 21/2014/QMIG
Riferimenti normativi
Decreto 17 marzo 2019
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
Art. 1, commi 557 e ss., Legge n. 296/2006
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 81 del 10.03.2023
Assunzione di personale – Sviluppo servizi sociali locali – Assistenti sociali – Vincoli contenimento spesa personale – Deroga legislatore – Unione dei comuni
Con riferimento alla possibilità di assunzione di cui all’art. 1, comma 801, della Legge n. 178/2020, a mente del quale, nel limite dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019, i comuni possono assumere assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006, anche ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, il Collegio ha affermato che, a seguito del trasferimento delle risorse del fondo di solidarietà, di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-quinquies, della Legge n. 232/2016, da parte degli enti locali associati, tale facoltà è estensibile anche all’Unione dei comuni, in quanto la volontà del legislatore è quella di garantire un più adeguato finanziamento e un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, concedendo la possibilità di assumere assistenti sociali, in deroga alla ordinaria disciplina di contenimento della spesa.
Riferimenti normativi
Art. 1, comma 801, Legge n. 178/2020
Art. 57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020
Art. 33, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/201Art. 1, comma 449, lett. d-quinquies, Legge n. 232/201
Art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010
Art. 1, commi 557 e 562, Legge n. 296/2006
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 38 del 07.03.2023
Assunzione di personale – Definizione ‘entrate correnti’ – Unione dei comuni – Trasferimento funzioni – Competenza introiti servizi affidati – Limiti applicabilità criterio del ‘ribaltamento’
La Sezione ha affermato che, in tema di assunzioni, ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, l’Ente deve riferirsi, esclusivamente, alle proprie “entrate correnti”, quali definite dal decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 17 marzo 2020. Pertanto, in caso di trasferimento della funzione di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti ad una Unione dei comuni, non è ravvisabile quella “quota parte di spettanza della Tari”, che il Comune aderente vorrebbe poter considerare tra le proprie entrate ai fini dell’applicazione del citato art. 33, comma 2, considerato che la Tari è riscossa dall’Unione dei comuni (o dal gestore appositamente incaricato dall’Unione stessa) e non è soggetta a riversamento a favore dei Comuni aderenti, conformemente all’art. 32, comma 7, del TUEL, secondo cui “alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati”. In ultimo, la Sezione ha evidenziato che il cd. criterio del “ribaltamento”, di cui alla deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG, alla stregua del quale la quota parte della spesa di personale dell’Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune, è, per l’appunto, riferito alle spese di personale e non alle entrate correnti.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 8/2011/QMIG
Riferimenti normativi
Decreto 17 marzo 2019
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019
Art. 32, comma 7, D.lgs. n. 267/2000
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 51 del 27.02.2023
Assunzione di personale – Mobilità per interscambio – Neutralità mobilità – Determinazione nuovi spazi assunzionali – Vincolo sostenibilità finanziaria spesa
Il Collegio, con specifico riferimento ad una richiesta di parere inerente una mobilità per interscambio ex art. 7 DPCM n. 325/1988, ha richiamato, condividendola, la posizione espressa dalla Sezione Lombardia, la quale ha ritenuto che nel sistema delineato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, “la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”; in questa ottica, i giudici contabili lombardi hanno anche precisato che “per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 93/2020 e n. 74/2020
Riferimenti normativi
Decreto 17 marzo 2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019
DPCM n. 325/1988
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, Deliberazione n. 1 del 12.01.2023