Personale

Dl Pa, possibile fino al 2026 stabilizzare dipendenti che avranno maturato almeno 3 anni di anzianità

E che siano stati assunti con concorsi o con procedure previste da disposizioni di legge

di Arturo Bianco

Le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono fino a tutto il 2026 stabilizzare i dipendenti che avranno maturato entro tale data almeno 3 anni di anzianità e che siano stati assunti con concorsi o con procedure previste da disposizioni di legge; queste stabilizzazioni possono essere effettuate anche se non prevedono assunzioni dall'esterno. É questa la principale novità in materia di personale delle Regioni e degli enti locali dettata dal Dl n. 44/2023. Si devono inoltre aggiungere le disposizioni che consentono ai Comuni fino a 5.000 abitanti che hanno ottenuto per l'anno 2022 un contributo per le assunzioni necessarie per l'attuazione del Pnrr di utilizzarlo anche per il 2023.

E ancora la possibilità per i Comuni fino a 5.000 abitanti di escludere dal tetto di spesa del personale gli oneri per il conferimento dell'incarico di segretario se ne sono sprovvisti. Inoltre, è previsti l'ampliamento per le regioni della possibilità di assumere personale per gli uffici di supporto degli organi politici. Viene infine disposta la istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, di un Osservatorio sugli effetti prodotti dalla istituzione del Piao (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione): un documento che, peraltro ed almeno finora, non ha prodotto gli auspicati effetti di potenziamento del rilievo degli strumenti di programmazione, soprattutto per il mancato coordinamento con altre disposizioni legislative, in primo luogo il Dup.

L'ampliamento della possibilità di stabilizzazione dei precari costituisce una novità di grande rilievo per l'ampiezza scelta dal legislatore. Si deve subito evidenziare che essa è prevista solo per le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dal che se ne deve trarre la conclusione che non sembra essere consentita agli altri enti locali, come le unioni, i consorzi etc, né agli enti regionali. Altra esclusione, ma questa è esplicita, è dettata per i dirigenti. Si deve inoltre ritenere che non si possa dare corso alla stabilizzazione dei somministrati e dei cococo, in quanto non è un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'ente. Viene richiesta la maturazione della anzianità almeno triennale come dipendente a tempo determinato presso la stessa amministrazione che dà corso alla procedura di stabilizzazione o, nel caso di gestione associata, anche presso uno di questi enti. La norma dispone il rinvio al possesso di alcuni dei requisiti previsti per le stabilizzazioni dirette di cui all'articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017, con il che viene previsto (indicazione però sostanzialmente superflua) che occorre avere svolto almeno 1 giorno di servizio dopo l'entrata in vigore della legge 124/2015, cioè dopo il mese di giugno di tale anno. Viene inoltre previsto che questi dipendenti siano stati assunti con concorso. Previsione a cui si aggiunge il vincolo che le procedure di assunzione siano coerenti con i vincoli dettati dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001, cioè pubblicità, imparzialità, verifica dei requisiti attitudinali e professionali, pari opportunità.

Un forte ampliamento alla utilizzazione di questo istituto è costituito dalla mancata previsione della necessità di destinare almeno il 50% delle assunzioni a quelle che provengono dall'esterno, cioè a concorsi, scorrimenti di graduatorie, selezione da albi di idonei. Per cui anche tutte le capacità assunzionali degli anni dal 2023 al 2026 possono essere utilizzate per stabilizzare i precari. Ovviamente, ma viene comunque ribadito, è necessario che il posto sia vacante nella dotazione organica.

Non meno rilevante è la previsione che consente di dare corso a questa assunzione attraverso un "colloquio selettivo" ed utilizzando gli esiti delle valutazioni delle attività svolte.

Anche se non c è un espresso divieto, a differenza di quanto previsto dal Dlgs 75/2017, non sembra possibile dare corso alla stabilizzazione dei responsabili assunti ex articolo 110 del Dlgs 267/2000, visto che di norma essi non sono stati assunti tramite concorso. Per le stesse ragioni, non sembra possibile la stabilizzazione del personale assunto ex articolo 90 dello stesso testo unico degli enti locali, cioè per gli uffici di staff.

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