Personale

Niente deroghe al tetto dell'accessorio per le Unioni dei comuni

La Corte dei conti del Veneto era stata interpellata circa la possibilità costituire ex novo il fondo per la dirigenza

di Luciano Cimbolini

Un Comune ha chiesto, in base all'articolo 7 della legge 131/2003, un parere alla Sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei conti circa la possibilità costituire ex novo il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 nel caso in cui i Comuni facenti parte di tale unione (federazione) abbiamo ceduto parte della loro capacità assunzionale (articolo 32, comma 5, del Dlgs 267/2000 - Tuel), all'Unione stessa per l'assunzione di due dirigenti, previa costituzione di corrispondenti nuovi posti in dotazione organica, trattandosi di assunzioni di personale eccedente quello in servizio al 31.12.2018, ancorché non sia chiaramente possibile, per le Unioni di comuni, l'applicazione diretta dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 ai fini dell'integrazione del fondo per il trattamento accessorio.

In sintesi, dunque, si chiede se sia possibile costituire ex novo il fondo accessorio per il personale dirigenziale, neutralizzando le relative risorse rispetto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, trattandosi di assunzioni di personale eccedente quello in servizio al 31.12.2018, sebbene non via sia spazio, per le unioni di comuni, dell'applicazione diretta dell'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 per integrare il fondo stesso.

Sul punto la Sezione, con la deliberazione n. 125/2022, si esprime in termini negativi.

L'articolo 23, comma 2, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Questo limite di spesa all'erogazione del trattamento accessorio può essere astrattamente superato nei termini dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, secondo cui il tetto dell'articolo 23, comma, 2, del Dlgs 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione collettiva integrativa nonché delle risorse per ricuperare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.

L'articolo 33, tuttavia, non si applica alle Unioni di comuni, come chiarito dalla Sezione autonomie con deliberazione n. 4/2021, poiché la norma non contempla tra i propri destinatari le unioni stesse. La recente pronuncia sempre della Sezione Veneto (deliberazione n. 5/2022) ha espressamente ribadito che la disciplina di cui all'articolo 33, comma 2 e del relativo decreto attuativo non trova applicazione per le Unioni di comuni, alle quali è consentito il diretto reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 208/2015 e, ancora che i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle unioni restano, quindi, quelli previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 208/2015, nonché quelli rappresentati nelle deliberazioni della Sezione Autonomie nn. 8/2011 e 20/2018.

Alle Unioni di comuni quale ente locale ai sensi articolo 2, comma 1, del Tuel, in sintesi, si applicano, proprio perché il legislatore non ha previsto eventuali deroghe, i seguenti limiti imperativi in materia di spesa di personale:
• articolo 1, commi 557 quater e 562, della legge 296/2006;
• articolo 1, comma 229, della legge 208/2015;
• articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Circa la costituzione ex novo del fondo per il trattamento accessorio, la Sezione richiama i principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione controllo Sardegna, deliberazione n. 60/2017) per cui il fondo deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell'articolo 32, comma 5, del Tuel, secondo cui la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti, nonché il limite di spesa contenuto ora nell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, relativo al trattamento accessorio. Queste norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l'orientamento prevalente (Corte dei conti, Sezione controllo Emilia Romagna 231/201 e Sezione controllo Piemonte nn. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le risorse da trasferire al fondo dell'unione devono essere determinate applicando il criterio del ribaltamento delle quote di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'unione stessa. Pertanto, la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti. Sommando, di conseguenza, l'importo del fondo per il trattamento accessorio del singolo comune, decurtato della quota "ribaltata" sul fondo dell'unione, con la quota di sua spettanza "ribaltata", la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata. Sarà però indispensabile, al fine di garantire l'osservanza dei limiti di spesa in materia di trattamento accessorio contenuti nel richiamato articolo 23, comma 2, che il Comune, quale ente aderente all'unione, proceda, prima di tutto, a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse del proprio fondo nel rispetto del limite dell'importo determinato per l'anno 2016. Solo successivamente, l'ente potrà procedere a scorporare dal proprio fondo, a vantaggio del costituendo fondo dell'unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l'unione stessa.

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