Appalti

Appalto integrato su progetto di fattibilità possibile solo per gli investimenti Pnrr-Pnc o finanziati dalla Ue

Il Mims chiude la porta ad applicazioni estensive della deroga prevista dall'ultimo decreto Semplificazioni

di Mauro Salerno

Anche sfruttando le deroghe dell'ultimo decreto Semplificazioni, l'appalto di lavori sulla base di un semplice progetto di fattibilità (il vecchio preliminare rafforzato, ribattezzato Pfte) è possibile solo per gli interventi connessi al Pnrr o comunque finanziati con fondi europei. Non c'è alcuna possibilità di sfruttare in modo estensivo questa deroga: per tutti gli altri appalti rimangono i vincoli che impongono di mandare in gara i lavori almeno sulla base di un progetto definitivo. Da notare, peraltro, che anche questa possibilità non è concessa in via ordinaria, ma è frutto di un'altra deroga introdotta dal decreto Sblocca-cantieri (Dl 32/2019) che ha sospeso il divieto di appalto congiunto di progetto e lavori (il cosiddetto appalto integrato) per un periodo esteso dal dl 77/2021 fino al 30 giugno 2023 .

A chiarire i confini della possibilità di ricorrere all'appalto integrato, reintrodotto dal 2019 per facilitare il compito alle amministrazioni a corto di progetti e accelerare così la strada verso gli inverstimenti, è il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella risposta a un quesito posto da un'amministrazione, che puntava, appunto, a utilizzare in modo estensivo la possibilità di bandire appalti su progetto di fattibilità tecnico-economica.

Sul punto, il ministero ha invece tenuto a distinguere bene i confini. Il Mims chiarisce subito che la norma del Dl semplificazioni-bis (Dl 77/2021, art. 48, c.5) che apre agli appalti su semplice Pfte «è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive». Il perimetro di applicazione della deroga è limitato «agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea» (art. 48, comma 1 del Dl 77). Solo per questo tipo di interventi - «finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea mediante fondi strutturali», sottolinea il Mims - risulata «ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica». La deroga serve velocizzare gli investimenti che godono del supporto europeo.

Al di fuori di questa ipotesi l'affidamento congiunto di progetto e lavori rimane possibile (fino al 30 giugno 2023) solo sulla base di un progetto definitivo.

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