Fisco e contabilità

Incarichi extra, gestione Pnrr e razionalizzazione delle partecipate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L'articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l'eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l'attività non è neppure autorizzabile dall'amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all'applicabilità del disposto normativo anche all'ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.
Sezione giurisdizionale dell'Umbria - Sentenza n. 60/2022

GESTIONE PNRR E PROGRAMMAZIONE
La corretta programmazione diviene essenziale per gli enti assegnatari di risorse europee, pena, in caso di mancato raggiungimento dei target e milestone definiti, la restituzione del finanziamento ottenuto: il conseguente, probabile, detrimento degli equilibri di bilancio (le risorse Pnrr revocate dovrebbero essere sostituite con risorse proprie alternative) si aggiungerebbe al sicuro pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione degli obiettivi attesi, oltre ai riflessi indotti dagli interventi programmati e non realizzati. La verifica delle inerzie ed inefficienze delle Amministrazioni, a danno sia delle economie territoriali che delle future generazioni, postula la previa individuazione dei soggetti deputati alla realizzazione degli interventi (direttamente o con il supporto di un soggetto esterno), e con la definizione di un puntuale sistema di governance e di riparto di responsabilità che massimizzi l'osservanza dei termini stabiliti dal Pnrr di consegna dei lavori.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 108/2022

RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE
La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti, la legge utilizza il termine "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'articolo 20, comma 2, del Dlgs 175/2016 sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare.
Sezione regionale di controllo della Vale d'Aosta - Deliberazione n. 23/2022

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