Appalti

Revisione prezzi, il giudice amministrativo è competente a decidere su tutte le relative controversie

Tar Trentino: il compenso revisionale è soggetto a prescrizione quinquennale che decorre dal momento in cui sia stata eventualmente respinta la relativa istanza

di Roberto Mangani

In tema di revisione prezzi, a seguito della specifica disposizione introdotta dal Codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo è competente a decidere su tutte le relative controversie, sia relative all'an (cioè all'effettivo riconoscimento del compenso revisionale) che al quantum (cioè alla quantificazione dell'esatta misura di tale compenso).
Il compenso revisionale è peraltro soggetto a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui sia stata eventualmente respinta la relativa istanza.
Sono questi i principi affermati da una recente sentenza del Tar Trentino, 19 luglio 2022, n. 140, che pur riguardando una vicenda molto risalente nel tempo, offre delle indicazioni che vanno valutate anche in relazione ai recenti interventi normativi in tema di compensazione/revisione prezzi.

Il fatto. Una società concessionaria autostradale aveva affidato un appalto di lavori. L'appaltatore in corso di esecuzione aveva a sua vota subaffidato parte degli stessi a un subappaltatore.
A seguito di alcune vicende inerenti le difficoltà economiche dell'impresa appaltatrice, la società concessionaria aveva instaurato rapporti contrattuali diretti con il subappaltatore, attraverso un accordo trilaterale, impegnandosi a corrispondere direttamente al subappaltatore quanto dovuto in relazione ai lavori dallo stesso eseguiti.
Nell'ambito di quanto dovuto al subappaltatore, la società concessionaria aveva riconosciuto allo stesso anche un importo a titolo di compensazione per la maggiore onerosità subita in relazione all'imprevisto e imprevedibile incremento del costo dell'acciaio.

Successivamente l'impresa appaltatrice, nell'ambito di una più complessiva riserva formulata nei confronti dell'ente committente, chiedeva a sua volta il riconoscimento di un maggior corrispettivo in conseguenza dell'anomalo incremento del costo dell'acciaio. Tale richiesta veniva respinta dalla società concessionaria.
A fronte di questo diniego l'impresa appaltatrice si rivolgeva al giudice ordinario per vedersi riconosciute dallo stesso le indicate somme rivendicate a titolo di incremento del corrispettivo. Il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse di competenza del giudice amministrativo.
A fronte di questa decisione del giudice ordinario l'impresa appaltatrice ha quindi riassunto la controversia davanti al giudice amministrativo, chiedendo allo stesso di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto dalla società concessionaria l'importo richiesto a titolo di revisione del corrispettivo.

L'ente committente resisteva a questa richiesta, sviluppando una serie di argomentazioni sia di natura procedurale che di merito. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non era stato proposto entro il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dal Codice del processo amministrativo, che decorrevano dalla pronuncia del giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione.
Sempre sotto il profilo procedurale, veniva eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso revisionale. Quest'ultimo si configura infatti come un diritto di credito, come tale soggetto a prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui l'appaltatore ha ricevuto il diniego dell'istanza dallo stesso avanzata.

Nel merito, la società concessionaria contestava la fondatezza del ricorso, evidenziando che l'impresa appaltatrice non aveva offerto alcun elemento a sostegno della sua richiesta, volta a provare che i maggiori oneri derivanti dall'aumento imprevisto e imprevedibile del costo dei materiali fossero effettivamente gravati sullo stesso e non invece sul subappaltatore che aveva materialmente eseguito i lavori.

L'individuazione del giudice competente. In via preliminare il Tar ha affrontato la questione di giurisdizione, volta cioè a individuare quale sia il giudice competente a decidere sulla controversia in esame.
Sotto questo profilo, il Tar ribadisce il principio da ritenersi ormai consolidato dopo la modifica introdotta al Codice del processo amministrativo. Nello specifico, l'articolo 133, comma 1, lettera e) del Codice prevede che tutte le controversie relative alla revisione prezzi appartengano alla giurisdizione del giudice amministrativo. Viene così superata la tradizionale distinzione – oggetto in passato di non poche incertezze applicative - secondo cui le controversie relative all'an (cioè al riconoscimento dell'importo revisionale) erano di competenza del giudice amministrativo, mentre quelle inerenti il quantum (cioè la determinazione di quanto dovuto) erano di competenza del giudice ordinario.

La concentrazione presso il giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di revisione prezzi comporta quindi che quest'ultimo si esprima anche sulla misura del compenso revisionale dovuto, potendo anche emettere pronuncia di condanna nei confronti dell'ente appaltante al pagamento delle somme dovute.
Ribadito questo principio di carattere generale, il Tar ricorda anche l'orientamento giurisprudenziale che ha individuato una sorta di corollario a tale principio. In base ad esso la regola che concentra tutte le controversie in materia revisionale in capo al giudice amministrativo incontra un limite nel caso in cui sia in questione l'adempimento di una prestazione già compiutamente prevista nel contratto e disciplinata sia nell'an (se dovuta) che nel quantum (quantificazione economica della stessa).

In questo caso la controversia, pur essendo relativa alla percezione di un compenso revisionale, si risolve in realtà nella mera pretesa di un adempimento contrattuale, comportando quindi l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

In realtà questa eccezione alla regola viene a definire una linea di confine che non appare sufficientemente netta. Se infatti la controversia ha ad oggetto una prestazione già compiutamente definita dal contratto nell'an e nel quantum, non è del tutto chiaro come la stessa possa avere ad oggetto il compenso revisionale, che è un compenso aggiuntivo che, in linea generale, non trova piena ed esaustiva regolamentazione nel contratto, né per quanto riguarda l'an né relativamente al quantum. Mentre, specularmente, se la controversia attiene alla revisione prezzi in senso proprio non sembra che la stessa possa già trovare definizione nelle clausole contrattuali.

In sostanza la deroga prospettata introduce elementi di incertezza nell'interpretazione di un principio che invece intendeva essere netto nella concentrazione in capo al giudice amministrativo di tutte le controversie in materia revisionale.

La revisione prezzi nel regime pregresso. La prescrizione del diritto. Il contratto oggetto di attenzione era stato stipulato nel 1999. Esso conteneva una clausola di immodificabilità del corrispettivo, con esclusione di qualunque meccanismo revisionale.
Tuttavia tale clausola deve considerarsi nulla, ai sensi della previsione contenuta all'articolo 2 della legge 37/1973, che ammette la revisione prezzi con esclusione di qualsiasi patto contrario o in deroga. Una volta accertato che in base alla disciplina normativa all'epoca vigente l'appaltatore aveva diritto alla revisione prezzi, il giudice amministrativo precisa che lo stesso è soggetto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal pagamento del relativo rateo che avrebbe dovuto riconoscere il compenso revisionale (o dal termine entro cui doveva essere pagato, se il pagamento non è avvenuto).

I principi affermati in relazione alle norme di recente introduzione. In sintesi, i due principi che emergono dalla pronuncia in commento sono i seguenti: la giurisdizione sulle controversie in tema di revisione prezzi appartiene al giudice amministrativo, salvo il limite sopra indicato; il diritto al pagamento del compenso revisionale è soggetto a prescrizione quinquennale.
Può essere interessante capire se e in che modo questi due principi trovino spazio in relazione alle norme in tema di revisione prezzi/compensazione introdotte negli ultimi mesi dal legislatore.
Relativamente alla prescrizione non sembra possano esservi dubbi. Anche il diritto alla compensazione come delineato dalle norme più recenti è configurabile come diritto di credito soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi del Codice civile.

Più complessa si presenta la questione con riferimento alla competenza giurisdizionale. I meccanismi di compensazione/revisione prezzi introdotti dal legislatore prefigurano una situazione in cui nei contratti – sia quelli da stipulare sia quelli in corso di esecuzione – vengono inserite clausole che disciplinano in maniera puntuale sia il diritto alla revisione prezzi che la quantificazione del relativo compenso.

Sembra quindi possa configurarsi proprio una di quelle ipotesi che la giurisprudenza ha individuato come derogatorie al principio generale che accentra in capo al giudice amministrativo tutte le controversie in materia revisionale.
Sotto quest'ultimo profilo non si può quindi escludere che eventuali contestazioni mosse dagli appaltatori in relazione alla spettanza delle compensazioni/revisione previste dalle norme più recenti possano essere ritenute di competenza del giudice ordinario, in quanto attinenti a diritti soggettivi nascenti dal contratto.

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