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Compensazioni accordi quadro, Ance: applicarle subito, a partire da chi ha già nuovi prezzari (come Anas e Rfi)

I costruttori critici sulla norma del Dl sostegni-ter in vigore dal 29 marzo: il Mims chiarisca che la disposizione si applica a tutte le stazioni appaltanti, anche senza aspettare i decreti prezzi

di Massimo Frontera

(articolo aggiornato alle 19:30)
L'obiettivo che si è dato la norma è importante, condivisibile e va nella direzione giusta, ma rischia di essere insufficiente a far fronte alla reale situazione in cui si trovano molte imprese. Di più: rischia di risultare inefficace e intempestiva. Questa, in sintesi, la valutazione che i costruttori dell'Ance danno della norma contenuta nel decreto legge n.4/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo scorso, nel testo convertito in legge.

In sostanza, l'articolo 29, comma 11-bis consente di compensare a favore delle imprese il divario di prezzo di prodotti e materiali che hanno visto significativi scostamenti nel periodo che intercorre tra l'aggiudicazione o la stipula del contratto e l'effettiva cantierizzazione dei lavori. Un problema che è già drammatico nei casi di singoli appalti, ma che diventa assolutamente insostenibile negli accordi quadro caratterizzati dall'avere orizzonti pluriennali. Erano stati gli stessi costruttori dell'Ance ha sollecitare una soluzione. Ma ora, nell'illustrare la novità in una nota riservata ai propri associati, non nascondono la delusione per il testo definitivo che si legge in Gazzetta.

Tanto per cominciare, non piace che l'adeguamento sia una facoltà e non invece un obbligo per la stazione appaltante. Tanto più che l'insostenibile e pressante difficoltà per i contratti in essere, dovuta al caro materiali, avrebbe richiesto - secondo gli operatori - l'adozione di un meccanismo di adeguamento immediato. «Invece, si è optato, ancora una volta, per una soluzione intempestiva, che costringe ad attendere ulteriore tempo, aspettando i risultati di decreti ministeriali che non sono stati ancora adottati», lamenta l'Ance.

Ma la maggiore preoccupazione sta nella possibile interpretazione riduttiva della norma. Norma che, secondo gli operatori, potrebbe suggerire alle stazioni appaltanti centrali e di dimensione nazionale, di aspettare i tempi dei periodici decreti ministeriali sugli scostamenti dei prezzi dei materiali prima di intervenire sui listini degli accordi quadro già aggiudicati e contrattualizzati. Una lettura che appunto preoccupa i costruttori, i quali invece ritengono che la norma si possa applicare subito, e si applichi a tutte le stazioni appaltanti, in particolare a quelle centrali e nazionali, che hanno l'autonomia per aggiornare i loro prezzari - come appunto hanno già fatto Rfi e Anas - riconoscendo i nuovi prezzi agli operatori aggiudicatari.

Per l'aggiornamento dei listini, la norma, indica infatti alle stazioni appaltanti il riferimento dei prezzari regionali. Ma, d'altra parte - osserva l'Ance citando Rfi e Anas - importanti amministrazioni centrali «hanno sempre goduto di un maggior livello di autonomia nella determinazione dei prezzi di appalto, applicando – in luogo dei prezzari regionali – propri specifici prezzari, che vengono comunque aggiornati dalle stesse annualmente, in piena conformità alle prescrizioni della norma codicistica». Da qui la lettura interpretativa dell'associazione secondo cui anche le stazioni appaltanti nazionali che per prassi hanno sempre applicato propri listini - come appunto fanno Rfi e Anas - debbano conformarsi alla norma del Dl sostegni. «In tale contesto - ragionano i costruttori - risulta evidente che le previsioni del comma 11 -bis, al di là del dettato letterale della norma, vadano interpretate in senso estensivo, ricomprendendo nel perimetro applicativo della stessa anche gli accordi quadro banditi da tali committenti nazionali, alla cui base sono posti prezzari autonomi e non regionali». Diversamente, mettono in guardia i costruttori, «la norma sarebbe foriera di una ingiustificabile disparità di trattamento tra stazioni appaltanti - e, parallelamente, tra imprese esecutrici degli accordi quadro - con ripercussioni gravissime per i soggetti coinvolti e conseguente forte rischio di contenzioso». Peraltro, i costruttori fanno notare che gli accordi quadro più "pesanti" banditi negli ultimi anni sono arrivati proprio da Anas e da Rfi «per un importo complessivo ingentissimo; accordi quadro che, a causa degli straordinari incrementi in atto, hanno subito uno squilibrio economico tale da rendere i lavori insostenibili per le imprese». «È evidente, quindi, che, nelle intenzioni del legislatore, con il nuovo comma 11-bis si intendesse fornire rimedio anche – e soprattutto – a tali situazioni, al fine di evitare il blocco di gran parte degli investimenti riguardanti la manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale e ferroviaria, che comporterebbe conseguenze gravissime per il pubblico erario, per le imprese di costruzione e per la collettività in generale».

Pertanto, nella lettura dei costruttori, «sembrerebbe ragionevole ipotizzare, altresì, che tali committenti non debbano attendere i tempi di adozione dei decreti ministeriali di rilevazione per adeguare gli accordi quadro da esse banditi. In tali casi, infatti, il riferimento ai decreti ministeriali inserito nella norma sembra interpretabile, al più, come criterio orientativo di massima, ma non come criterio esclusivo di riferimento, ben potendo le committenti, in virtù della maggiore autonomia di cui godono nella formazione del prezzario, aggiornarlo autonomamente ed in via immediata». In conclusione - vista anche la situazione di estrema urgenza - l'Ance chiede di confermare questa lettura attraverso un provvedimento ministeriale «al fine di sgombrare il campo da ogni incertezza e favorire un'applicazione omogenea della disposizione da parte delle committenti».

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