Amministratori

Accesso agli atti per il consigliere comunale. disco rosso sulle richieste imprecise o generiche

Considerata la potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri diritti e interessi primari

di Pietro Alessio Palumbo

I consiglieri comunali hanno il diritto di acquisire dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Tuttavia vista la potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri diritti e interessi primari questa prerogativa non è illimitata. La stretta relazione dei documenti con l'espletamento del mandato costituisce infatti il presupposto ma anche il confine di tale facoltà democratica; configurandosi come rigorosamente strumentale allo svolgimento dei compiti di "portavoce" della comunità locale.

Su questi presupposti il Tar Ancona (sentenza n. 213/2022) ha ritenuto conforme alla legge il silenzio diniego opposto dagli uffici comunali a una richiesta di accesso presentata da un consigliere con riferimento a tutti i crediti Tarsu di tre anni consecutivi; a relativi eventuali avvisi di pagamento e accertamento; a tutte le sanzioni emesse dal Comune nei confronti di contribuenti inadempienti. Una richiesta del consigliere comunale non può essere tanto ampia o generica; e soprattutto va sempre motivata con riguardo alla precisa correlazione con lo svolgimento del mandato consiliare. Tale facoltà non può quindi porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa; e in ogni caso deve essere esercitata tenendo conto dell'effettivo livello di digitalizzazione della Pa interessata.

Il Tar ha messo in evidenza la speciale connessione tra il diritto di accesso del consigliere e la sua funzionalità all'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente investito il consiglio comunale. Di conseguenza non è sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati, per ciò stesso, all'accesso: occorre dare atto nell'istanza che ci si muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare. Inoltre, in considerazione della pubblicità delle sedute dell'organo consiliare, la finalità del diritto di accesso alle informazioni da parte del consigliere comporta la conoscibilità potenzialmente "universale" dei dati sensibili contenuti nei documenti; con pregiudizio del diritto dei cittadini coinvolti a non vederle esposte alla conoscenza di soggetti estranei a strutture e servizi municipali. L'obbligo del consigliere di attenersi al segreto con riguardo alla conoscenza di documenti contenenti dati "riservati" e detenuti dagli uffici comporta che le informazioni acquisite siano utilizzate solo ed esclusivamente per l'esercizio del mandato consiliare. È quindi vietato qualsiasi ulteriore uso "privato" degli atti. La prerogativa del consigliere di farsi girare copia dei documenti, pertanto, non è un diritto assoluto. E ciò lo si si ricava dalla funzione pubblica consiliare cui è "servente" questo particolare tipo di accesso; che lo contiene nei precisi confini dei poteri rappresentativi esercitati dal consiglio comunale.

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