Personale

Compensi delle commissioni di concorso, ipotesi di transito sul fondo per le risorse decentrate

Questa la conclusione che si può trarre dal parere dell'Aran in una sorta di apertura interpretativa

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso pubblico sono (probabilmente) destinati a transitare dal fondo per le risorse decentrate. Questa la conclusione che può trarsi dal parere reso dall'Aran a un Comune con la nota prot. 1831/2022. Il tema è quello dei compensi di cui all'articolo 3, commi 13 e 14, della legge 56/2019. Com'è noto la legge sulla Concretezza ha introdotto novità in tema di remunerazione dei componenti delle commissioni concorsuali pubbliche. Novelle che generalmente si ritenevano riferibili anche agli enti locali. In questo senso sembrava in effetti deporre anche il Dpcm 24 aprile 2020, emanato in attuazione dell'articolo 3, che ha declinato gli importi dei compensi, e che prevede che le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possano recepirne il contenuto.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con parere reso a un Comune nel giugno scorso, ha confermato in sostanza l'impostazione di cui sopra, con due ulteriori sottolineature: la deroga all'onnicomprensività del trattamento dirigenziale, di cui all'articolo 24 del Tupi, stabilita dal comma 14, è di portata generale; inoltre, i membri di commissione concorsuale vengono remunerati per incarichi che configurano «attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti». Due conclusioni che la Funzione Pubblica ha correlato alle chiare finalità della norma: assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici. Il Dfp, inoltre, ha affermato che la corresponsione dei compensi riguarda «tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso».

Si è poi registrato un intervento della Corte dei conti per la Lombardia, che con delibera 253/2021 (di cui si è scritto su NT+ Enti locali & edilizia del 5 novembre), ha sostenuto l'inapplicabilità della norma agli enti locali, in particolare a seguito dell'abrogazione del comma 12 dell'articolo 3. Imperniata sulla lettera del comma 13, nonché sugli atti parlamentari del Dl 162/2019, relativi alla modifica soppressiva di cui sopra, la delibera ha segnato un approdo di segno totalmente opposto. I magistrati contabili, peraltro, hanno rinviato il Comune istante all'Aran, per competenza, al fine di ottenere chiarimenti sulla configurabilità o meno degli emolumenti in parola come trattamento accessorio.

L'Agenzia ha risposto solo in parte al quesito del Comune, latore di dubbi e difficoltà che sono di tutti gli enti locali. Infatti, a sua volta ha rinviato l'ente ad altri soggetti istituzionali: al Dipartimento per la Funzione Pubblica (che, a oggi, però, si è prodotto come detto sopra) per l'interpretazione della norma; al Mef per stabilire la soggezione o meno di quei compensi al limite al trattamento accessorio.

Nel fare questo, però, l'Aran fornisce una sorta di apertura interpretativa, nel momento in cui rammenta astrattamente, ma con un percettibile rimando semantico al caso trattato, che il fondo per le risorse decentrate può essere alimentato con le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. L'Agenzia rileva infatti che «dalla lettura delle suddette disposizioni contrattuali, si evince chiaramente che gli Enti possono, di anno in anno, alimentare il Fondo delle risorse decentrate variabili con risorse previste da "specifiche disposizioni di legge" e che tali risorse potranno essere erogate secondo le modalità previste dalle medesime leggi».

Una risposta sibillina, che però richiama l'istituto contrattuale attraverso il quale potrebbero in effetti confluire nel fondo, e quindi collocarsi nella più ampia nozione di trattamento accessorio, anche i compensi per le commissioni concorsuali. D'altronde, trattandosi di retribuzione aggiuntiva, corrisposta al personale in funzione dell'assolvimento di compiti e dell'assunzione di responsabilità specifici, sarebbe complesso considerarli diversamente. La questione resta aperta: urge più che mai un intervento chiarificatore definitivo.

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