Amministratori

Illegittima la conferenza di servizi conclusa prima dell'arrivo dei pareri dei vari enti

La documentazione integrativa richiesta da un partecipante è rilevante ai fini della decisione finale

di Pippo Sciscioli

É illegittima la decisione finale di una conferenza di servizi nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta da un ente partecipante, rilevante ai fini della decisione finale, e il parere di quest'ultimo siano pervenuti a conferenza già conclusa.

La conferenza decisoria che ogni Pa è tenuta obbligatoriamente a indire quando su un‘istanza del privato deve acquisire i pareri di più enti rappresenta un modulo procedimentale di compattazione e semplificazione di una decisione pluri-strutturata e la sua funzione implica che tutti i documenti e i pareri endo-procedimentali, rilevanti ai fini della decisione finale, siano acquisiti dall'ente che l'ha convocata prima della sua conclusione.

La sua funzione, infatti, è proprio quella di assicurare un confronto fra più enti a vario titolo competenti su un'istanza del privato per giungere a una decisione finale, che sia unica e che tenga conto di tutte le posizioni emerse in corso di istruttoria.

Il richiamo arriva dalla sentenza n. 326/2022 del Tar Pescara che ha annullato il provvedimento di recepimento del verbale di conferenza di servizi adottato da un ufficio regionale in materia di rinnovo di un'autorizzazione ambientale in assenza del parere dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, pervenuto (insieme alla documentazione integrativa prodotta dalla ditta) dopo la conclusione della conferenza stessa. Non dando così la possibilità agli altri enti partecipanti di esaminare la stessa documentazione e di formulare rilievi.

Secondo il Tar abruzzese, una condotta del genere tradisce la norma e la finalità della conferenza di servizi decisoria che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha struttura dicotomica, costituita cioè da una fase che si conclude con la determinazione della conferenza e con il relativo verbale (con valenza solo endoprocedimentale) e da una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale (invece con valenza esoprocedimentale ed esterna), determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati.

Infine si ricorda che il carattere di provvedimento esoprocedimentale, con effetti lesivi degli interessi incisi sui soggetti terzi e autonomamente impugnabile, deve riconoscersi esclusivamente al provvedimento unico autorizzativo e non già al verbale conclusivo della conferenza dei servizi.

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