Personale

Pnrr, assunzioni flessibili in protezione civile, polizia locale, istruzione e settore sociale fuori dal tetto di spesa

Stabilita una specifica deroga finalizzata a garantire l'attuazione del Piano e delle attività di supporto

di Anna Guiducci

Nessun blocco alle assunzioni di personale da impiegare nelle attività legate al Piano nazionale ripresa e resilienza. Al fine di accelerare la ripresa economica del Paese, l'articolo 3-ter del Dl 80/2021 inserisce infatti all'interno del regime ordinamentale una specifica deroga finalizzata a garantire l'attuazione del Pnrr e delle relative attività di supporto.

La regola generale, disciplinata all'articolo 9, commi 1-quinquies e successivi, del Dl 113/2016, prevede, nell' ipotesi di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del preventivo, del rendiconto e del bilancio consolidato, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati, sempre fino all'assolvimento degli obblighi contabili, anche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi, i comandi e i distacchi di personale. La medesima sanzione è inoltre prevista in caso di mancato invio dei documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dal termine di legge per l'approvazione degli stessi.

Con l'articolo 3-ter viene invece disciplinata, anche in caso di inadempimento da parte degli enti, la possibilità di ricorso alle assunzioni di personale a tempo determinato da impiegare nelle attività legate al Pnrr. Sono altresì consentite le assunzioni flessibili nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Le assunzioni in questione non sono inoltre computate ai fini del tetto di spesa sul lavoro flessibile, disciplinato dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, secondo cui il limite annuo è fissato in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2009 o al cento per cento per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.

Diversi sono i vincoli per ciò che concerne il personale a tempo indeterminato. In questo caso infatti, il Dm 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019, individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto fra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, da calcolare al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con il decreto sono altresì definite le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia. Gli oneri per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dalle disposizioni di cui sopra non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006, che fissa nella spesa media del triennio 2011/2013 (per gli enti già soggetti al patto di stabilità interno) o nella spesa sostenuta nell'esercizio 2008 (per gli altri enti) il tetto massimo della spesa di personale, da calcolarsi al netto di alcune voci di spesa, tra le quali i rinnovi contrattuali.

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