Fisco e contabilità

Fondo efficienza energetica, regole in Gazzetta: 180 milioni per imprese e Pa

Via libera definitivo al fondo nazionale per l'efficienza energetica, 185 milioni di euro di plafond gestito da Invitalia per concedere finanziamenti agevolati (al tasso dello 0,25%) e garanzie sui crediti di terzi, a imprese e pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di interventi su edifici e impianti (comprese le case popolari, nel caso della Pa) che aumentino l'efficienza energetica.
Il decreto 22 dicembre 2017 del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, co-firmato dai colleghi dell'Economia Pier Carlo Padoan e dell'Ambiente Gian Luca Galletti, registrato dalla Corte dei Conti il 16 febbraio, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale . Il Fondo non sarà però pienamente operativo fino alla firma della convenzione, prevista dal decreto stesso, tra Ministero dello Sviluppo (insieme all'Ambiente) e Invitalia (Agenzia nazionale sviluppo investimenti Spa), convenzione di cui lo stesso decreto 22 dicembre prevede la firma entro 60 giorni, e cioè entro il 7 maggio.
Il Fondo efficienza energetica era previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che ne subordinava l'attivazione a un decreto che ne individuasse priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento. Il decreto è stato approvato due anni e mezzo dopo, e uscito ieri.
L'obiettivo è il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati da imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. Il Fondo, che sarà gestito da Invitalia, ha natura rotativa e offrirà garanzie (30% del fondo) e finanziamenti a tasso agevolato (70% del fondo) promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati. Possibile anche il finanziamento a ESCO (Energy saving company), società specializzate che anticipano l'investimento facendosi poi ripagare negli anni dall'impresa industriale sui cui edifici e impianti si realizza l'intervento.
A seguito della Legge di stabilità 2018 il Fondo potrà essere ampliato con una specifica sezione dedicata all'ecoprestito, a sostegno e potenziamento anche dell'efficacia dell'Ecobonus (detrazioni fiscali 50-85% per interventi edilizi e impiantistici per l'efficienza energetica degli edifici privati, residenziali e non).

Interventi a favore delle imprese
Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata.
Possono essere concesse: 1) a tutte le imprese, per progetti d'investimento volti ad aumentare l'efficienza energetica, e cioè interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata
l'attivita' economica; b) di installazione o potenziamento di reti o impianti per il
teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;
2) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o
delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare; c) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici
di proprieta' della Pubblica amministrazione.
Le agevolazioni del Fondo possono avere due forme:
1) garanzia su singole operazioni di finanziamento;
2) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Le garanzie sono concesse, a valere sulle disponibilita' del Fondo, fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150mila euro e un massimo di 2,5 milioni.
Le agevolazioni per le impresae sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali.

Pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, possono chiedere finanziamenti o garanzie per progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione dei seguenti interventi:
1) miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
2) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione;
3) miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare.
Le agevolazioni del Fondo alla Pa sono concesse sotto l'unicaforma di finanziamento
agevolato
per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a
tre anni. Le agevolazioni non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle
infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.
Come per le imprese, le agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, in questo caso nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

Tipologia di costi ammissibili
I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati, effettuati da imprese come da Pa, sono i seguenti:
1) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge;
2) apparecchiature, impianti nonche' macchinari e attrezzature varie;
3) opere edilizie: interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
4) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del
combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonche' i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Procedura
L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalita' e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del e decreto e approvati con i decreti del direttore generale della Direzione generale per il
mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico.
L'accesso ai benefici di cui al presente decreto avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità.

Il testo del decreto

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