Amministratori

Vincoli urbanistici, il piano comunale di pianificazione può prevalere su quello paesaggistico

Se contiene norme più restrittive quali la qualificazione delle aree come agricole

di Domenico Carola

I giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33107/2022, hanno affermato che in materia di vincoli urbanistici prevale il piano comunale di pianificazione urbanistica sul piano paesaggistico, di norma prevalente, se contiene norme più restrittive quali la qualificazione delle aree come agricole.

Il caso riguarda il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La ricostruzione difensiva si fonda, essenzialmente, sulla ritenuta prevalenza delle prescrizioni del Piano paesistico su quelle del Puc, sancita della legge n. 394 del 1991.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che è di tutta evidenza che i richiami contenuti nel provvedimento impugnato al "Piano paesistico" sono frutto di un mero "lapsus calami", essendo chiaro che il Tribunale abbia voluto, invece, riferirsi piuttosto al Piano paesistico del Parco del (omissis); lo stesso dicasi con riferimento al PUC, evidentemente da intendersi quale strumento urbanistico del Piano regolatore generale. Inoltre sia pur con le imprecisioni terminologiche riscontrate, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa dominante, ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 maggio 2021 n. 3864. Questa ha rammentato che "se ai sensi del Dlgs 2/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)», poiché «se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, non vi è alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)». Se lo strumento urbanistico generale contrasta con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico, quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece, gli strumenti urbanistici comunali disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi.

Nel caso de quo il Tribunale correttamente ha reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.

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