Urbanistica

Permesso a costruire, la Pa deve accertare la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia

Nessuna discrezionalità amministrativa, al più un certo grado di discrezionalità tecnica

di Domenico Carola

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1759/2022, hanno stabilito che il potere che l'Amministrazione esercita in sede di esame della domanda di permesso di costruire non è discrezionale bensì vincolato all'accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Una società di costruzioni con ricorso proposto al Tar per la Toscana esponeva che aveva presentato al Comune di Siena istanza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire per l'edificazione di due edifici residenziali in conformità con le previsioni contenute per l'area in esame. L'Amministrazione comunale aveva assegnato alla società un termine di 90 giorni per produrre ulteriori documenti, comunicando che il responsabile del procedimento, per casi particolari e in relazione alla complessità dell'istruttoria, poteva stabilire un diverso termine per la presentazione della documentazione richiesta. La società presentava la maggior parte dei documenti richiesti con riserva di integrazione per i mancanti ma il Comune respingeva l'istanza di permesso di costruire.

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso ritenendo per principio generale che i provvedimenti dell'Amministrazione risultano privi di discrezionalità amministrativa essendo, al più, connotati da un certo grado di discrezionalità tecnica. Ne consegue che la motivazione delle determinazioni che accordano, ovvero negano il permesso di costruire, ovvero ancora intervengono sulla Scia edilizia, si risolvono in realtà nella verifica che l'intervento progettato sia, o meno, conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici. Spetta quindi al richiedente il compito di fornire all'Amministrazione tutti gli elementi idonei a dimostrare la compatibilità dell'intervento in progetto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Il titolo edilizio, è bene ancora precisare, è per sua stessa natura capace di incidere, in termini negativi, nei confronti dei terzi (vicini – frontisti) e, al contempo, la Pa, in sede di rilascio del medesimo, non è comunque tenuta ad effettuare una puntuale verifica in ordine al contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale si fonda la richiesta di rilascio del permesso di costruzione. D'altronde, le eventuali questioni interpretative che possono sorgere tra le parti private sono rimesse alla competenza del giudice ordinario.

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