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Microimpresa con dipendente in nero, l'Inl precisa i limiti dell'eccezione al fermo dell'attività

Con la nota n.162/2023 l'Ispettorato spiega il senso di questa eccezione alla regola e conferma la sospensione nel caso di ulteriori violazioni gravi in materia di sicurezza e della prevenzione

di Massimo Frontera

Se gli ispettori del lavoro verificano la presenza sul cantiere di una persona irregolare - di una sola persona e di questa sola irregolarità - non scatta la sospensione dell'attività, in base all'eccezione introdotta dal Dl n.146/2021 al testo unico sulla sicurezza sul lavoro (articolo 14, comma 4). Tuttavia, tale eccezione viene a cadere nel caso in cui emergano ulteriori violazioni tra quelle elencate dall'allegato I al Dlgs 81/2008 (anche questo "novellato" nel 2021).

Dice questo, in sostanza, la nota n.162/2023 diffusa lo scorso 24 gennaio dall'Ispettorato nazionale del lavoro, relativamente all'applicazione della norma citata, là dove prevede appunto che per i lavoratori irregolari la sospensione non venga applicata «nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa». La nota, più precisamente, rappresenta la risposta al quesito «relativo alla possibilità di procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente "in nero" con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del Dvr e della nomina del Rspp».

Dopo che il ministero del Lavoro ha definito la linea (con la nota n.509 del 20 gennaio scorso) l'Ispettorato ha a sua volta informato il personale sul campo spiegando che la ratio della norma «risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione» ed «è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari». «Ne consegue - precisa l'Ispettorato - che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 - ivi compresa la mancanza del Dvr o della nomina del Rspp - da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare».

Infine la nota ricorda che «qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico».

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