Personale

L'anagrafe comunale è un sistema di interesse pubblico, scatta l'aggravante del reato di accesso abusivo

Un pubblico ufficiale, approfittando della propria carica, si è introdotto nella banca dati dell'ente locale per finalità personali

di Michele Nico

L'accesso abusivo alla banca dati dell'anagrafe del Comune comporta la violazione di un sistema informatico di interesse pubblico e configura l'aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 615-ter, comma terzo, del codice penale. Lo ha affermato la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 40882/2022.
Per inquadrare la questione si rammenta che, secondo il disposto penale, commette il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico il pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico protetto per delimitarne l'accesso, accede o si mantiene nel sistema per ragioni estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
Va precisato ,che la norma punisce non soltanto l'abusiva introduzione nel sistema (da escludersi nel caso di possesso del titolo di legittimazione), ma anche l'abusiva permanenza in esso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderla, da presumersi allorché il titolo di legittimazione all'accesso venga utilizzato dall'agente per finalità diverse da quelle consentite.

Nel caso di specie la ricorrente è stata dichiarata responsabile del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico per avere operato, in qualità di Direttore amministrativo della cancelleria del Tribunale di Milano, una serie di accessi abusivi alla banca dati dell'anagrafe del Comune, effettuati con interrogazioni relative alla consultazione dei dati concernenti lo stato civile altrui (carta d'identità, stato di famiglia, residenza eccetera) per ragioni strettamente personali. In entrambi i gradi di giudizio la dirigente era stata ritenuta colpevole di reato con l'aggravante (e la maggior pena di reclusione) di cui al comma terzo del suddetto articolo 615-ter, sulla base del presupposto che la banca dati del Comune costituisse a ogni effetto un sistema "di interesse pubblico».

Sul punto, la difesa dell'interessata ha eccepito che l'aggravante non può essere intesa come una norma generica che si offre alla libera interpretazione dell'organo giudicante, dacché l'interesse pubblico in quanto tale è nozione talmente ampia da far apparire la fattispecie come una norma penale in bianco. A riprova di ciò, la difesa ha evidenziato che l'unica definizione relativa alla tipologia di sistema e all'interesse dello stesso si trova nel dlgs 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale), che all'articolo 60, comma 3-bis, specifica quali siano le basi di dati di interesse nazionale, indicandole compiutamente con un elenco che menziona l'anagrafe nazionale della popolazione residente e il casellario, ma non anche l'anagrafe comunale, peraltro accessibile a una vasta platea di utenti.

La Sezione V non ha accolto questa argomentazione e ha respinto il ricorso, dando rilievo al fatto che la banca dati del Comune, pur avendo carattere locale e non carattere nazionale, ha comunque a oggetto i dati della popolazione residente di riferimento, e costituisce un «sistema di interesse pubblico» volto al soddisfacimento di bisogni generali della collettività.

Di qui la condanna più pesante a carico del pubblico ufficiale che, approfittando della propria carica, si è introdotto nell'anagrafe dell'ente locale per finalità personali, del tutto estranee alle ragioni d'ufficio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©