Amministratori

Inconferibile l'incarico di Presidente del Cda di una controllata all'amministratore unico di un'altra società nella stessa Regione

Si tratta di incarichi entrambi ascrivibili alla definizione di «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico»

di Manuela Sodini

Sussiste l'ipotesi di inconferibilità tra l'incarico di Presidente del Cda di una società in controllo pubblico e quello di Amministratore unico di altra società in controllo pubblico, entrambi conferiti nella regione Toscana, in quanto si tratta di incarichi entrambi ascrivibili alla definizione di «amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico»; questa la sintesi della delibera n. 296/2022 di Anac.

Nella delibera, che origina dall'attività di consultazione dei siti istituzionali degli enti interessati e delle visure camerali, Anac compie un'analisi degli incarichi ricoperti da un soggetto quale Presidente e Amministratore Unico di talune società.

Nello specifico vengono esaminate tre ipotesi di inconferibilità che ineriscono a possibili violazioni dell'articolo 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del decreto 39/2013, che dispone come segue: «a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».

Con riferimento alla prima ipotesi di inconferibilità, l'incarico di Amministratore unico risulta conferito in una società con sede in Toscana, ossia in una regione differente dal Piemonte, in cui era stato conferito l'incarico precedente di Presidente del CdA. Dunque, in questa prima ipotesi non sussiste l'inconferibilità. Stessa cosa con riferimento alla seconda ipotesi, in quanto l'incarico di amministratore unico risulta conferito in una società con sede nel Lazio, quindi in una regione differente sia dalla Toscana, in cui era stato conferito il precedente incarico di amministratore unico, sia dal Piemonte, in cui era stato conferito l'incarico ancora precedente di Presidente del CdA.

Mentre, con riferimento alla terza ipotesi, Anac ha ritenuto sussistere l'ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del decreto 39/2013 tra l'incarico di Presidente del CdA e quello di Amministratore unico, entrambi conferiti nella regione Toscana.

A tal fine viene effettuata un'analisi da parte di Anac sull'incarico in provenienza, quello di Amministratore unico, e sull'incarico in destinazione di Presidente del CdA.

Con riferimento all'incarico in provenienza, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico tra quelli indicati dall'articolo 7, comma 2, ultima parte, del decreto 39/2013, Anac esamina la natura sia della società, sia dell'incarico. La società, che ha per oggetto la gestione delle attività ed i servizi ecologici e ambientali, risulta integrare entrambi i requisiti della governance e quello funzionale e, quindi, la società rientra nella categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico», come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto 39/2013. Quanto all'incarico, l'amministratore unico rientra nella categoria degli incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett. l) del decreto 39/2013, risultando assimilabile agli incarichi di presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Stessa analisi viene svolta per l'incarico in destinazione di Presidente del CdA. La società in questione integra i due requisiti della governance e quello funzionale, con partecipazione al capitale da parte di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quanto ai poteri correlati nel caso di specie all'incarico di Presidente, dall'analisi dei documenti, per Anac, rientra nella categoria degli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l) del decreto 39/2013, deliberando l'inconferibililità ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d) dell'incarico di Presidente del CdA attribuito all'Amministratore Unico dell'altra società in controllo pubblico, entrambi conferiti nella medesima regione.

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