Fisco e contabilità

Fondo crediti da ricalcolare con il preventivo

La RgS è intervenuta sugli aspetti di maggior rilievo connessi all'applicazione delle misure di garanzia

di Francesco Bruno (*)

La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17/2022, sui tempi di pagamento dei debiti commerciali e sulle misure di garanzia prescritte per quanti non li rispettano (accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali), presenta chiare e dettagliate informazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi all'applicazione delle misure di garanzia medesime.

La norma che dispone sul Fgdc, sulla quale erano insorte diversità interpretative, è dettata dall'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che prescrive l'istituzione dello specifico accantonamento in bilancio del Fgdc in misura variabile dall'1% al 5% degli stanziamenti «riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi» e comma 863, che esclude dalla base di calcolo della percentuale «gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione».

In base al comma 862, per gli enti locali il fondo deve essere calcolato in percentuale sulla spesa prevista in bilancio al macroaggregato 1.3. «Acquisto di beni e servizi». Nel macroaggregato sono, tuttavia, compresi oneri che non sono concretamente finalizzati ad acquisto di beni e servizi e che non costituiranno debiti di natura commerciale, per cui, con una prima nettizzazione, dal suo ammontare complessivo devono essere escluse le voci di spesa che, pur essendo codificate nel contesto macro 1.03., non presentano le caratteristiche di debiti commerciali. Si tratta, per esemplificare, delle indennità agli amministratori, dei gettoni di presenza ai consiglieri, dell'indennità di fine mandato del sindaco, dei rimborsi ai datori di lavoro relativi agli organi istituzionali, delle spese per trasferte e dei rimborsi spesa, delle spese postali e delle quote associative.

Se l'esclusione delle spese che non hanno le caratteristiche di debiti commerciali dall'aggregato di bilancio che costituisce la base di calcolo del fondo non ha mai suscitato dubbio alcuno, perplessità e incertezze sono sorte sull'esclusione delle spese finanziate con risorse a vincolo di destinazione. Dubbi che sono stati acuiti in modo preoccupante dalla interpretazione restrittiva della norma, in controtendenza rispetto al generalizzato orientamento seguito dagli enti, recentemente assunta dalla sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con la deliberazione 19 gennaio 2022 n. 4. Per i giudici contabili campani l'esclusione concernente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione dovrebbe intendersi limitata alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa oltre che di competenza. Una interpretazione, questa, che comporterebbe un forte aggravio dell'accantonamento sul bilancio.

Sulla nettizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi finanziate con entrate aventi specifico vincolo di destinazione, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare richiamata, fornisce, invece, una indicazione confermativa dell'applicazione della norma posta in essere dagli operatori finanziari degli enti locali, per la quale, ai fini dell'individuazione delle spese vincolate, occorre fare riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato a/2 al rendiconto, che contiene l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Come disposto dal Tuel, all'articolo 187, comma 3-ter, si tratta, in sostanza, delle spese finanziate da entrate vincolate per legge o per i principi contabili, delle spese finanziate con entrate per trasferimenti a specifica destinazione o da mutui e prestiti e delle spese che utilizzano entrate straordinarie accertate cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. Fra di esse, per esemplificare, sono da comprendere, per l'esclusione dal macroaggegato 1.03. del bilancio, oltre che le spese finanziate con entrate da trasferimenti aventi specifico vincolo di destinazione, le spese finanziate dai prelievi tributari sui rifiuti e quelle finanziate dall'imposta di soggiorno/sbarco e le spese correlate ai proventi per concessioni edilizie e cimiteriali.

Una volta definita la base di calcolo, costituita dalla previsione di spesa in bilancio per acquisto di beni e servizi decurtata della spesa che non costituisce debito commerciale e della spesa finanziata con risorse aventi specifico vincolo di destinazione, con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, l'accantonamento presunto al Fgdc operato entro il 28 febbraio in sede di esercizio provvisorio con la determinazione del fondo sulla base del macroaggregato 1.03. del bilancio provvisorio (previsione definitiva di competenza 2022 del bilancio 2021-2023), dovrà essere ricalcolato e adeguato alle previsioni nettizzate della spesa prevista nello stesso aggregato di bilancio approvato per l'esercizio 2022.

(*) Presidente onorario Ardel

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