I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il rebus dei solleciti di pagamento fino a 10mila euro

di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel

La riscossione potenziata dei Comuni disciplinata dalla legge 160/2019 inciampa sull'applicazione del comma 795 dell'articolo 1, la norma che ha previsto l'invio di solleciti di pagamento per gli importi non riscossi di valore non superiore a dieci mila euro. Quello che è sembrato fin dall'inizio un comma dai dubbi risvolti applicativi è ora oggetto di particolare interesse dei Comuni dopo l'interpretazione emersa a Telefisco 2022.

Le questioni da risolvere
Il primo capoverso della norma citata ha previsto, con una formula dai tratti ridondanti, che per il recupero di questi importi, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Si tratta di una forma di tutela in caso di debiti di importo modesto, già comparsa nel sistema della riscossione con la legge 228/2012 che, al comma 544 dell'articolo 1, diede forma a una comunicazione da rivolgere al debitore di importi fino a mille euro. Precisamente, questa comunicazione avvisa che non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Sul punto aggiungiamo che, il secondo capoverso del nuovo comma 792 ha richiamato proprio la comunicazione del comma 544, nella parte in cui ha previsto che In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
Da questa premessa normativa si originano due questioni; la necessità di comprendere a quale soggetto spetta emettere il sollecito del comma 795 e come si rapporti il nuovo sollecito con la comunicazione del comma 544, oggetto di deroga al termine originario. Il tutto in un contesto caratterizzato da un sistema di riscossione bicefala, uno gestito dall'Agenzia delle entrate riscossione e l'altro gestito dai soggetti agenti indicati dall'articolo 52 comma 5 lettera b) oltre che dai Comuni in forma diretta.

A chi spetta l'obbligo di sollecito
Preliminarmente è necessario aver chiaro i soggetti sui quali grava l'obbligo, tenuto conto dell'effetto prodotto dalla combinazione dei commi 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dal quale si comprende che la nuova procedura potenziata si applica nei confronti degli enti territoriali ivi declinati (Comuni, Province e Città metropolitane, Unioni di Comuni, comunità montane e consorzi tra gli enti locali). La successiva specifica indicata dal comma 785 ha stabilito che, in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nel comma 792. La selezione del legislatore produce l'esclusione dell'obbligo di sollecito per gli importi fino a dieci mila euro per l'Agente nazionale della riscossione, prescritta invece per tutti gli altri soggetti abilitati alla riscossione. Così impostato, il sollecito obbligatorio sembra collocarsi nella fase di riscossione coattiva ed è pertanto affidata al soggetto titolare della medesima funzione ovvero il Comune, quando si agisce in forma diretta, o il concessionario in caso di concessione a terzi. D'altra parte, il riferimento agli enti, utilizzata dal comma 795, deve tener conto del modulo organizzativo utilizzabile dall'ente nella gestione della riscossione. L'aspetto centrale resta la sequenza temporale dell'avviso di accertamento esecutivo, che giunge geneticamente alla fase di riscossione coattiva dopo la scadenza di pagamento, senza soluzione di continuità. La stessa risoluzione DF/6/2020 evidenzia che l'atto di accertamento esecutivo racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale. L'avviso di accertamento raggiunge la fase coattiva solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lettera b), dello stesso comma 792. Che l'atto di sollecito sia competenza del soggetto titolare della fase di riscossione coattiva è coerente anche con le indicazioni del successivo comma 804, che ha esteso l'obbligo del comma 795 (solleciti fino a dieci mila euro appunto) anche alle ingiunzioni fiscali emesse dal 2020.
Di opinione diversa l'interpretazione che si legge nella risposta data nell'ambito dell'evento Telefisco 2022. Secondo l'orientamento ministeriale, l'Agenzia delle Entrate – riscossione è sicuramente esclusa dall'obbligo che, tuttavia, resterebbe in capo agli enti impositori. Il sollecito di pagamento si effettua prima dell'attivazione della procedura esecutiva e, quindi, prima che il carico venga affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata. Pertanto, le disposizioni portano a ritenere che il sollecito debba essere effettuato dai soggetti che emettono l'atto di accertamento.
Si tratta di una conclusione poco convincente, che attribuirebbe al comma 795 la forza di inibire l'affidamento in carico previsto dalla lettera b) del comma 792 fino all'espletamento dell'obbligo di sollecito. Va precisato che l'affidamento in carico avviene ai fini della riscossione forzata, momento che non coincide con l'avvio della procedura esecutiva, ma che comprende tutte le attività preordinate alla riscossione della somma. Aggiungiamo che un ente si troverebbe a intimare l'avvio di azioni affidate in titolarità ad altri soggetti e di cui non avrebbe il controllo.

Il nuovo sollecito e la comunicazione del comma 544
La questione descritta al punto precedente trascina un altro enigma la cui soluzione potrebbe risolvere l'intera questione. Il sollecito descritto dal primo capoverso del comma 795 è della stessa natura della comunicazione del comma 544?
In caso affermativo, senza ombra di dubbio, si tratterebbe del medesimo adempimento: una comunicazione di sollecito nella quale si evidenzia che esiste un importo scaduto e che, decorsi 60 giorni per gli importi fino a mille euro, e 30 giorni per gli importi fino a diecimila euro, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Ed esattamente come indica il comma 544, si tratta di un adempimento della fase coattiva ossia del soggetto titolare della funzione di riscossione.
In caso di risposta negativa saremo, invece, in presenza di un obbligo di sollecito fino a dieci mila euro con unico termine di avvertimento pari a trenta giorni, spettante prima dell'affidamento in carico in capo all'ente che ha emesso l'accertamento esecutivo, e di un secondo obbligo di comunicazione del comma 544 in capo al titolare dell'azione di riscossione coattiva per gli importi fino a mille euro con avvertimento a sessanta giorni. Mentre, per le nuove ingiunzioni adeguate alla legge 160/2019, il comma 795 è sicuramente in capo al titolare della riscossione coattiva perché ha emesso l'atto.
La girandola di effetti prodotta con questa interpretazione non convince rispetto alla soluzione più logica di collocare l'intero comma 795 come obbligo in capo al concessionario di riscossione.
Resta fermo che, per quanto riguarda Ader, si applica l'originario comma 544 dell'articolo 1 della legge 228/2012, che obbliga a comunicazione per importi fino a mille euro e avvertimento a centoventi giorni.

Quale soluzione adottare
L'agitazione che si avverte tra i Comuni per le criticità sopra descritte è originata dalla necessità di trovare una soluzione che possa arginare gli effetti negativi di un possibile omesso adempimento. Stante la forma dell'atto in discorso e la non obbligatorietà di notifica, è ragionevole ritenere che si tratti di un atto non impugnabile e idoneo unicamente a incidere sulle spese dovute dal debitore, dato che sarebbe stato privato di una occasione per adempiere al pagamento. Nelle more di una soluzione del caso, resta da considerare l'importanza della fase pre-coattiva che, accantonata da una prima lettura rigida della riscossione potenziata, può rivelarsi utile nel rapporto con i debitori e sviluppata anche ai fini degli adempimenti del comma 795 (qualora ce ne fosse bisogno).

(*)Funzionario tributi e riscossione di amministrazione comunale, autrice di pubblicazioni in materia. Docente Anutel

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- 23/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - I parte (15,00-17,00)

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