Urbanistica

Superbonus, tre condizioni da verificare per il test di congruità dei cantieri

I committenti devono chiedere all’impresa affidataria l’attestazione prima del saldo

di Luca De Stefani

Prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, i committenti hanno l’«obbligo» di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l’opera complessiva supera i 70mila euro.

Detrazioni in bilico

L’obbligo è stato ricordato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022, paragrafo 8. Peraltro, secondo la Faq 6 della Commissione nazionale paritetica delle casse edili (Cnce) del 15 febbraio scorso, la mancanza della congruità della manodopera potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online contributivo, richiesto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, il quale prevede la perdita del diritto alla detrazione dei bonus edili in caso di violazioni delle obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento (si veda anche la risposta all’interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021, n. 5-06701 sul superbonus).

Quando serve la congruità

Il controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (Durc di congruità) è un adempimento affiancato e collegato al Durc contributivo ed è obbligatorio se si verificano tutte queste condizioni:

1 devono essere eseguiti «lavori edili», pubblici o privati, dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, convegno Cnce di Bologna del 23 giugno 2022), da parte di imprese affidatarie, in appalto o tramite subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; per i lavori privati, comunque, è obbligatorio solo se le opere (edili e non edili) sono di valore complessivo «pari o superiore» a 70mila euro; in ogni caso, però, la congruità riguarda solo i lavori edili, quindi le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile (faq 2 della Commissione nazionale delle Casse edili, Cnce, del 10 novembre 2021, www.cnce.it/congruita ), ma rilevano ai fini del calcolo dei 70mila euro;

2 la denuncia di inizio lavori» o «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021; non rilevano gli altri adempimenti effettuati verso l’Inail (faq 10 della Cnce del 17 dicembre 2021);

3 non rileva l’iscrizione o meno dell’impresa affidataria alla Cassa edile/Edilcassa; la registrazione e l’inserimento dei dati per richiedere la congruità al portale Cnce_Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ), infatti, è possibile per tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa edile/Edilcassa) sulle quali ricade la verifica della congruità per i «lavori edili» (articolo 8, comma 10-bis, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 e accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile).

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