Personale

Concorso valido anche se uno dei commissari è apparso su Facebook il giorno delle correzioni

Il verbale di correzione sottoscritto, che gode di "fede privilegiata", è valido sino a querela di falso

di Pietro Alessio Palumbo

Il verbale della commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce atto pubblico assistito da "fede privilegiata" e fa piena prova di quanto in esso affermato sino a querela di falso. Su questi presupposti per il Tar Lazio (sentenza n. 783/2022) i lavori della commissione restano validi ed efficaci anche se alla data di uno dei verbali redatti dalla stessa un componente risultava impegnato in altri incarichi istituzionali come evincibile da comunicati stampa on-line, articoli giornalistici e persino riprese audio-video pubblicate su profili Facebook istituzionali.

Diversamente da quanto attestato dal verbale di correzione, secondo la candidata che aveva fatto ricorso al Tar la valutazione del suo elaborato non era stata effettivamente compiuta collegialmente dalla totalità dei componenti della commissione. E ciò a suo dire aveva violato il presupposto del "collegio perfetto". Nel verbale in argomento neppure si dava atto di un possibile "allontanamento" del componente in questione dai locali in cui era riunita la commissione di concorso. Ma per il Tar capitolino i "sospetti" della ricorrente non sono suscettibili di valutazione favorevole. E ciò soprattutto perché eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con un verbale devono essere dedotte mediante l'apposito strumento della querela di falso. Se è vero infatti che risultava agli atti un esposto alla Procura della Repubblica, non risultava poi chiarito né documentato nei successivi atti, l'esito del procedimento penale o quantomeno l'eventuale avvio di un giudizio.

La normativa civilistica sull'efficacia dell'atto pubblico dispone che quest'ultimo fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. Con riferimento alle votazioni espresse nell'ambito di un collegio si procede a stilare l'atto di deliberazione che è di per sé valido ed efficace. Il documento amministrativo contenente le manifestazioni di volontà della commissione ha la funzione di conservare "memoria" delle decisioni così come adottate. È dunque riservata al solo giudizio di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'eventuale "alterazione" nel verbale della realtà degli accadimenti o dell'effettivo svolgersi dei fatti. Da ciò deriva che articoli o comunicati stampa pubblicati su internet o anche riprese Facebook su profili di cariche istituzionali non sono da considerare, di per se, strumenti idonei a invalidare la tenuta di pubblica fede di un verbale di correzione delle prove di un concorso pubblico. E ciò vale in special modo qualora i verbali siano stati debitamente e puntualmente sottoscritti dai componenti e dalla cui lettura emerga che i voti delle prove dei candidati siano stati attribuiti e validati da parte di "tutti" i commissari nel rispetto del principio della collegialità.

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