Amministratori

Nulla l'ordinanza che sospende i termini dei piani urbanistici causa Covid

Secondo il Trga, il provvedimento è viziato da difetto assoluto di attribuzione

di Amedeo Di Filippo

È nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il presidente della Provincia di Trento ha disposto, a fronte di situazione straordinaria di necessità e urgenza determinata dall'emergenza epidemiologica, la sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi per la formazione degli strumenti urbanistici. Lo afferma il Trga con la sentenza n. 150/2022.

La divisione dei poteri
Il proprietario di un compendio immobiliare incluso dal Prg tra le aree a verde privato ha impugnato gli atti del commissario ad acta nominato per l'adozione di una variante, in quanto adottati durante il periodo emergenziale conseguente all'epidemia da Covid-19, caratterizzato dall'adozione, a livello nazionale, di provvedimenti di sospensione o di proroga dei termini dei procedimenti amministrativi. Eccepisce che la tempestività dell'adozione definitiva della variante debba essere valutata solo alla luce della normativa provinciale, mentre l'amministrazione ritiene che tale valutazione deve tener conto anche della sospensione dei termini disposta dal presidente della provincia con apposita ordinanza contingibile e urgente.
Per dare una risposta il Trga parte da lontano, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, in base alla quale le regioni e le province autonome non possono emanare decreti legge regionali o provinciali nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa. Afferma quindi che in situazioni straordinarie di necessità e urgenza riguardante l'intero territorio nazionale, come quella determinata dal Covid-19, il Governo è autorizzato a intervenire con un decreto legge anche al di fuori delle materie di competenza legislativa dello Stato, mentre la relativa legge di conversione non si pone in contrasto con la Costituzione perché l'articolo 77 è norma da interpretare nel senso che autorizza il Governo ad agire prescindendo dall'ordinario regime di riparto delle competenze previsto dall'articolo 117.

Il potere extra ordinem
Già l'assetto costituzionale mette quindi in dubbio che, pur in costanza di una situazione di emergenza, il presidente della provincia potesse intervenire a mezzo di un'ordinanza contingibile e urgente per disporre una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici. Ma nemmeno lo Statuto di autonomia lascia margini, in quanto riconosce un potere di ordinanza limitato all'adozione di misure necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza e degli interventi tecnici urgenti. Novero in cui è arduo poter ricomprendere una misura che non interviene direttamente su singoli aspetti concreti inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria ma incide su norme di legge che disciplinano l'ordinaria attività amministrativa. Per cui – è la conclusione cui giunge il Trga – non è ammissibile ampliare l'ambito applicativo di una disposizione extra ordinem in presenza di situazioni emergenziali, tenuto anche conto che a livello nazionale la sospensione dei termini non è stata disposta con un Dpcm ma con l'articolo 103 del Dl 18/2020, ossia con un atto avente forza e valore di legge.

La nullità
Infine, il Trga ritiene che le ordinanze contingibili e urgenti siano viziate da difetto assoluto di attribuzione, quindi nulle perché nel caso in esame non si pone una questione di riparto di competenze tra diversi organi amministrativi dello Stato, o della provincia di Trento, o ancora tra organi amministrativi dello Stato e della provincia, bensì un problema di carenza assoluta di potere. E questo perché non esiste alcun organo amministrativo dello Stato o di una regione o di una provincia autonoma che sia titolare del potere di disporre - pur a fronte di situazione straordinaria di necessità e urgenza - una sospensione generalizzata di quanto previsto da norme di legge, per cui l'ordinanza è un provvedimento con cui è possibile agire anche in deroga alla legge e non un provvedimento con cui è possibile introdurre una disciplina alternativa a quella da essa prevista.

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