Urbanistica

Il fotovoltaico sui tetti non disturba il paesaggio

Il Tar Lombardia: non c'è incompatibilità paesaggistica di principio, i pannelli rappresentano una evoluzione dello stile costruttivo

di Massimo Frontera

Il Tar Lombardia consolida e rafforza l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'installazione dei pannelli fotovoltaici; e allo stesso tempo contribuisce a smantellare progressivamente il principio dell'intangibilità del paesaggio, a sua volta derivante dalla convinzione che il conservatorismo assoluto sia un valore da difendere sempre. Con la pronuncia n.358/2022 pubblicata lo scorso 15 aprile, i giudici della Prima Sezione di Brescia accolgono il ricorso di un privato che aveva promosso la riqualificazione del proprio edificio prevedendo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Il progetto, trasmesso all'Ente Parco dei Colli di Bergamo, è stato da quest'ultimo esaminato e infine assentito ma con la prescrizione di sistemare i pannelli a terra oppure su un'altra pertinenza più bassa, anche se l'impianto progettato dal proponente non sarebbe stato visibile da terra. Il proponente ha impugnato l'autorizzazione al Tar ritenendola illegittima.

Il Tar ha dato pienamente ragione al ricorrente, e non perché l'impianto in progetto non sarebbe stato visibile. Il Tar ha stigmatizzato la giustificazione addotta per il diniego dall'Ente parco - la «storicità del manufatto e la sua collocazione all'interno del complesso della Valle d'Astino» - affermando inoltre che l'opera richiesta ne «comprometterebbe l'immagine storica». «Si tratta evidentemente - commentano i giudici - di una formula apodittica e generale avulsa da ogni concretizzazione al caso di specie e, pertanto, inidonea ad assicurare l'auspicato contemperamento di interessi di cui si è detto», e cioè della tutela paesaggistica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. I giudici, in sostanza, riconoscono che è ora di cambiare il punto di equilibrio del «contemperamento di interessi».

«Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici - si legge infatti nella pronuncia - il Collegio rileva che, poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni». I giudici rafforzano inoltre il principio superando la questione della visibilità dei pannelli: «anche qualora fosse stata dimostrata la visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, essa non configurerebbe ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica. La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©