Fisco e contabilità

Rendiconto, il prospetto delle risorse accantonate al vaglio della Corte dei conti

Sono state riscontrate criticità anche nella compilazione dell'allegato A/1

di Ivan Bonitatibus e Andrea Ziruolo

Dalle analisi svolte dalle sezioni regionali di controllo della giustizia contabile sui rendiconti 2019 degli enti locali (articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005) sono state riscontrate criticità anche nella compilazione del prospetto di cui all'allegato A/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, con riferimento al rigo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il che ha riverberato effetti anche sui valori del prospetto della verifica degli equilibri (fra le altre, deliberazioni n. 101, 144 e 152/2021 della sezione regionale di controllo per il Piemonte).

Si rammenta che - come emerge dalle istruzioni per la compilazione del rigo riguardante il Fcde del prospetto relativo all'elenco delle risorse accantonate - in questo documento contabile devono essere preliminarmente valorizzate la prima e l'ultima colonna, indicando l'ammontare del Fcde accantonato, ad inizio anno nella colonna (a), a fine anno nella colonna (e). Subito dopo sono da movimentare, prima la colonna (b) per indicare (eventualmente) la «… quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE …», poi le restanti colonne in funzione degli importi già valorizzati. Più precisamente: «Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d) [come variazione effettuata in sede di rendiconto]».
«Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

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Alcuni enti - il cui Fcde tra i due citati anni è aumentato - hanno commesso errori nell'incasellare nella colonna giusta il predetto incremento, che appunto sommato all'importo della colonna (a) [supposta quella (b) pari a zero] deve poi portare all'ammontare indicato nella colonna (e).
È infatti accaduto che - benché ci fossero stanziamenti definitivi relativi al Fcde nella prima annualità bilancio 2019/2021 - tutto l'importo dell'incremento di cui sopra (come variazione effettuata in sede di rendiconto) è stato imputato alla colonna (d), invece di essere indicato nella colonna (c) fino a concorrenza dei predetti stanziamenti. Pertanto, la colonna (d) sarebbe dovuta entrare in gioco (in via residuale) per la parte non coperta dal Fcde previsto in bilancio.
La conseguenza di quanto esposto è stata che nel prospetto della verifica degli equilibri - poiché il totale della citata colonna (c) influenza in negativo il calcolo dell'equilibrio di bilancio "W2" - tale equilibrio ne ha tratto impropriamente beneficio. Ciò, tenuto conto che «gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio» (Deliberazione n. 68/2021/PRSP Sezione Regione di Controllo per il Lazio).

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Con riferimento al caso esaminato, si è dato per assodato che l'importo della colonna (b) sia pari a zero. Ma in quale situazione la colonna (b) deve essere movimentata? A mente del punto 13.7.1 del Principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, dopo aver valorizzate le colonne (a) ed (e), occorre specificare l'importo della colonna b), nella quale deve essere indicata «la quota del Fcde del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce … Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-)» (fattispecie non riscontrabile nella pratica).
Ciò stante, sembrerebbe che al di fuori del caso di cui sopra gli enti non siano tenuti a valorizzare la colonna (b), dato che (come recita lo stesso Principio) «… (l)'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce "Utilizzo del risultato di amministrazione", in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio …».
Invece, sarebbe auspicabile precisare nel citato Principio contabile, che la colonna (b) fosse compilata (a parte il prefato caso) anche per indicare [con il segno (-)] il FCDE utilizzato per coprire i crediti stralciati dal conto del bilancio anno N relativi a residui degli esercizi N - 1 e precedenti (collegati a entrate di dubbia e difficile esazione).
Di seguito se ne spiega il perché con un esempio: si supponga (per ipotesi di scuola) che un ente abbia a fine 2018 un solo residuo attivo di 100 relativo a un credito di dubbia e difficile esazione svalutato al 100 per cento. Tale credito su impulso del responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata viene stralciato dal conto del bilancio 2019. Nel bilancio 2019-2021, per gli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione, l'ente ha previsto nella prima annualità alla missione 20, programma 2, un importo di 40 a titolo di Fcde. L'accantonamento a Fcde nel rendiconto 2019 è pari a 20. Considerando il dato testuale del Principio contabile si ha:

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Come si vede la colonna (c) non viene movimentata e di riflesso l'operazione non determina effetti sull'equilibrio di bilancio (W2), nonostante l'accantonamento al Fcde nel Rendiconto 2019 risulta alimentato proprio dal FCDE stanziato nel Bilancio 2019/2021.

Di talché, vista la finalità insita nell'equilibrio di bilancio (W2), per effetto della quale lo stanziamento relativo al FCDE per l'importo di 20 deve garantire copertura all'accantonamento dello stesso FCDE in sede di rendiconto, la colonna (c) andrebbe valorizzata proprio per l'ammontare di 20. Per far questo, l'utilizzo del FCDE a copertura dei crediti stralciati (pari a 100) dovrebbe essere inserito nella colonna (b) con il segno (-), in modo da avere la seguente rappresentazione:

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