Amministratori

La possibilità di un nuovo provvedimento della Pa sfavorevole al ricorrente non consente la compensazione delle spese

L'eventualità non rientra tra le «gravi ed eccezionali ragioni»

di Amedeo Di Filippo

La possibilità che, in seguito della sentenza di annullamento, l'amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente vittorioso nel processo non rientra tra le «gravi ed eccezionali ragioni» che secondo la Corte costituzionale possono giustificare la compensazione delle spese di lite. Lo afferma il Cga con la sentenza n. 693/2022.

Il Cga giudica la sentenza con cui la sezione staccata di Catania del Tar Sicilia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento con cui l'ufficio della motorizzazione civile ha disposto la revisione della patente di guida, in quanto l'esercizio del potere di revisione, avendo natura discrezionale, non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione al fine di rendere manifeste le ragioni su cui si fondano i dubbi cui fa riferimento l'articolo 128 del Codice della strada. Per cui, se da un lato una sola infrazione alle norme del Codice non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto per l'adozione del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario un apposito apparato motivazionale, dall'altro l'amministrazione può in concreto anche ritenere che il singolo episodio giustifichi l'adozione del provvedimento ma deve pur sempre adeguatamente motivare la sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 128.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si era limitato a rinviare ad un altro provvedimento senza null'altro aggiungere se non che il comportamento di guida avrebbe fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida. Una motivazione che il Tar ha ritenuto palesemente insufficiente, anche sulla base di consolidata giurisprudenza che esclude rapporti di presupposizione tra il verbale di accertamento dell'infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida.

L'originario ricorrente ha appellato la sentenza del Tar Sicilia, limitatamente al capo che compensa le spese, giustificato dal fatto che l'esito della controversia e la possibilità, in astratto, che l'amministrazione possa determinarsi nuovamente adottando un provvedimento analogo a quello impugnato. Lamenta che non ricorrerebbe nessuna delle ragioni indicate dall'articolo 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, con particolare riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni" che secondo la Corte costituzionale possono giustificare la compensazione.

Il Cga dichiara fondato l'appello, proprio in ragione del fatto che l'articolo 92 individua un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, limitando il pregresso potere del giudice di merito, ampiamente discrezionale, di compensarle. Norma della quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Di conseguenza, conclude il Cga, l'astratta possibilità che a seguito del giudicato l'amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente non rientra tra i casi tassativi di compensazione delle spese di lite, nemmeno per come ampliati dalla Corte costituzionale. Da qui la condanna all'amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©