Fisco e contabilità

Liberalità, cassa vincolata e verifiche: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Atti di liberalità a favore di soggetti pubblici
Nell'ordinamento gius-pubblicistico non è dato rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, pur in mancanza di una norma che preveda l'incapacità di cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono, in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico. Tale principio implica tuttavia che debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell'ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio ed il soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto. L'attribuzione patrimoniale è consentita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio. Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l'atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell'ente, sarà onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all'atto di disposizione nonché la finalità che con l'atto medesimo intende soddisfare.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 15/2023

Gestione della cassa vincolata
L'assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile. In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare che la corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall'articolo 180 del Tuel per le modalità di riscossione, e dall'articolo 195 del Tuel per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione ex post della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell'equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata.
Sezione regionale di controllo della Toscana - Deliberazione n. 36/2023

Cassa e verifiche
Il fondo cassa è una partita che ha un obiettivo riscontro finanziario (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018) proprio perché frutto di un calcolo matematico: e ciò a differenza delle altre poste che compongono il risultato di amministrazione (come i residui attivi e passivi, e il fondo pluriennale vincolato di spesa), di carattere eminentemente valutativo, su cui si fonda il parametro di verifica degli equilibri di bilancio. Invero, il legislatore qualifica espressamente la disamina delle giacenze di cassa, come attività di verifica e che, come tale, ha carattere ricognitivo di una situazione di fatto già prodottasi (nel caso specifico, l'entità della liquidità presente nell'ente nel trimestre passato). In quanto atti dichiarativi ascrivibili riconducibili alla categoria degli acclaramenti, le verificazioni sono, quindi, acquisizioni di scienza, concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali. Di conseguenza, nella fattispecie attinente la verifica di cassa, l'analisi campionaria non può trovare, naturaliter, alcun spazio: essa appartiene alla scienza dell'organo di revisione che è chiamato dall'ordinamento ad una verifica (e non a una mera espressione di un giudizio) a cadenza trimestrale (articoli 223 e 224 del Tuel).
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 27/2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©